Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14511 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9034-2019 proposto da:

EDISON ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CAROLA VERGARA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, in persona del Curatore Fallimentare pro

tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ENRICO CELLUPICA;

– controricorrente –

avverso il decreto RG 16437/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato

l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Edison Energia S.p.A. ricorre per un mezzo, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. contro il decreto dell’11 febbraio 2019 con cui il tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione dell’odierna ricorrente allo stato passivo con il quale era stato escluso un suo credito di Euro 58.688,69 al chirografo e Euro 3.732,67 al privilegio, a titolo di corrispettivo per fornitura di gas ed energia elettrica.

2. – Il fallimento intimato resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – L’unico mezzo denuncia illegittimità del decreto di rigetto, vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il contratto versato in atti, che, pacificamente, era stato oggetto di esame da parte del curatore e del giudice delegato. In tal modo il Tribunale non aveva tenuto in alcuna considerazione i rilievi contenuti nel ricorso, che, concernendo elementi non adeguatamente valutati dal giudice delegato dal curatore, avrebbero dovuto condurre ad una decisione differente. Difatti il Tribunale si era “limitato a rilevare l’assenza del documento contrattuale, seppure esibito nella fase di insinuazione al passivo, seppur riconosciuto esistente e non contestato dalla Curatela, seppure documentato a seguito dell’esame del quale il Giudice Delegato aveva motivato il proprio diniego all’ammissione di Edison fra i creditori”. Dunque il provvedimento impugnato era viziato dall’omesso esame del contratto, nonchè dall’omesso esame di due assegni bancari emessi dal Fallimento in favore della società ricorrente. Ed inoltre (OMISSIS) S.r.l. aveva effettuato diversi molteplici pagamenti del periodo di fatturazione “come da bollettini postali pure allegati”. Ancora, era stata disattesa la giurisprudenza di legittimità concernente la possibilità di considerare il contratto concluso per fatti concludenti, sulla scorta dei pagamenti eseguiti dal Fallimento.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

Si legge nel decreto impugnato che la società ricorrente aveva indicato a corredo della domanda “una serie di documenti, tra i quali il contratto di somministrazione”, e che, “tuttavia al fascicolo telematico il contratto che dovrebbe essere depositato all’allegato 2 non si rinviene”, con la conseguenza che “l’assenza del contratto in atti costituisce un difetto di prova a monte circa l’an del rapporto di somministrazione, l’oggetto, le condizioni economiche applicate e la documentazione ulteriore non ne costituisce equipollenza”.

Ora, a parte il rilievo che il fatto cui si riferisce l’art. 360 c.p.c., n. 5, è un fatto storico (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), e non dunque un documento, è agevole osservare che certo non può discorrersi di omessa considerazione di un contratto, intendendo con ciò la scrittura in cui era contenuta la pattuizione, che in effetti non era agli atti (l’affermazione in tal senso contenuta nel decreto impugnato non è difatti investita dall’impugnazione) e dunque il giudice non avrebbe potuto considerare neppure se avesse voluto.

Quanto all’ulteriore documentazione presente in atti ed invocata dalla ricorrente, il motivo è inammissibile poichè non aggredisce l’affermazione del giudice di merito secondo cui detta documentazione non era “equipollente”, e cioè non valeva a dimostrare l’esistenza ed il concreto contenuto della pattuizione, poichè non consentiva di stabilire, tra l’altro, quale fosse esattamente l’oggetto del rapporto e quali le condizioni economiche applicate.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro, 3.600,00, di cui Euro. 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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