Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14511 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13460/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2010 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 12/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 54/33/10 dep. 12 maggio 2010, che in relazione a ricorso avverso cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per Irpef e Irap relativamente all’anno 2002, ne ha ritenuto tardiva la notifica, in quanto avvenuta oltre il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. La CTR ha altresi’ riconosciuto il perfezionamento del condono (L. n. 289 del 2002, ex art. 9), riferito ad una sentenza della CTP di Milano che, sebbene non passata in giudicato, e’ stata ritenuta idonea a “dimostrare la volonta’ del contribuente di sanare integralmente il suo debito verso l’erario”.

L’intimato non si e’ costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; D.L. n. 106 del 2005, art. 1; D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 e L. n. 212 del 2000, art. 3), per avere la CTR erroneamente stabilito che per la notifica della cartella ex art. 36 bis, per il periodo d’imposta 2002 debba trovare applicazione il termine di cui al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 e non, correttamente, il piu’ lungo termine di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis e cioe’ il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

2. La censura e’ fondata e va accolta.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, alla quale s’intende dare continuita’, in tema di riscossione delle imposte, il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005 (emanato a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 280 del 2005, di declaratoria di incostituzionalita’ del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25), che ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ha un indubbio valore transitorio. Tale norma e’ applicabile alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, e quindi anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente (cfr. Cass. n. 15329/2014; n. 8406/2013 e n. 16990/2012; in precedenza, n. 2212/2011; cfr., ex plurimis, n. 26104/2005 e n. 1435/2006).

2.2. La condivisa sentenza di questa Corte, n. 26104 del 2005, ha infatti precisato l’immediata applicazione, anche ai giudizi in corso, dei nuovi termini introdotti dalla disciplina transitoria, affermando che la natura additiva di principio dell’intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale, comportano l’applicazione di quegli stessi termini, e di quelli dettati in via transitoria, ai rapporti ancora pendenti “come se l’azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab initio”. Cio’ che conta, dopo la pronuncia del Giudice delle Leggi, e’ che l’attivita’ esterna sia posta in essere in un termine inderogabile, tale ritenuto dalla Corte costituzionale, e che il legislatore ha discrezionalmente fissato.

2.3. Nel caso in esame la cartella di pagamento e’ stata notificata in data 13.12.2007 in relazione a crediti tributari concernenti il recupero di somme dovute per IRPEF, IRAP nell’anno 2002 (dichiarazione dei redditi 2003); la notifica fu quindi eseguita correttamente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come previsto del D.L. n. 106 del 2005, art. 5 bis, lett. b), coordinato con la Legge di Conversione 31 luglio 2005, n. 156, senza che nessuna decadenza si fosse verificata, contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla CTR (cfr. da ultimo: Cass. n. 7484/2016; n. 22223 del 30/10/2015; nonche’ Cass. n. 27769 del 11/12/2013).

3. Col secondo motivo del ricorso si denunzia violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9 e art. 2909 c.c.), per avere la sentenza impugnata riconosciuto il perfezionamento del condono riferito ad una sentenza di primo grado non passata in giudicato.

4. Col terzo motivo si deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9), contenendo la sentenza impugnata l’erroneo principio secondo il quale e’ sufficiente la mera volonta’ del contribuente per il perfezionamento del condono, a prescindere dalla sua verifica.

I suindicati motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

Gli effetti della dichiarazione di volersi avvalere di una definizione agevolata non sono rimessi alla volonta’ del contribuente, ma sono previsti dalla legge, come conseguenza dell’osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna tipologia di condono, integrante un sistema compiuto di natura eccezionale. Solo con l’accertamento definitivo della regolarita’ della dichiarazione e dell’integrale pagamento di quanto dovuto puo’ infatti ritenersi perfezionato il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, non potendosi attribuire valore in tal senso a una sentenza di primo grado non passata in giudicato, ne’, tantomeno, alle mera volonta’ del contribuente di sanare il suo debito verso l’erario, senza la necessaria verifica delle indicate condizioni (regolarita’ della dichiarazione e integrale pagamento di quanto dovuto), confermata dall’Agenzia delle entrate o da una sentenza definitiva.

5. L’accoglimento dei superiori motivi l’assorbimento del quarto motivo del ricorso, si denunzia insufficiente motivazione su decisivo, avendo l’Agenzia appellante dedotto perfezionamento del condono versamenti effettuati, limitandosi la CTR ad affermareche condono doveva ritenersi validamente perfezionato.

6. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvedera’ anche alle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, lla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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