Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14511 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14511 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 28820-2008 proposto da:
SI.NA.DI. SINDACATO NAZIONALE PERSONALE DIRETTIVO E
AREA QUADRI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ARTIGIANE

E DELLE ORGANIZZAZIONI

PERIFERICHE E CENTRALI DI CATEGORIA – DELEGAZIONE
TERRITORIALE LAZIO, UMBRIA e SARDEGNA, in persona del
2013
610

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo
studio dell’avvocato VERALDI STEFANIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato IOELE LORENZO, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 10/06/2013

- ricorrente contro

ICCREA

BANCA

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARESCA
ARTURO, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 3262/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 28/11/2007 r.g.n. 6297/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato LORENXO IOELE;
udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega MARESCA
ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. MATERA MARCELLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

dell’avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che la

R. Gen. N. 28820/2008
Udienza 19/2/2013
SLNA.DI. c/ ICCREA BANCA
S.p.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3262/2007 del 28 novembre
2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, veniva confermato il

era stato ritenuto insussistente il comportamento antisindacale denunciato dal
SI.NA.DI. (Sindacato Nazionale Personale Direttivo ed Area Quadri delle Banche di
credito Cooperativo / Cassa Rurali Artigiane e delle Organizzazioni Periferiche e
Centrali di categoria) – Delegazione Territoriale Lazio, Umbria e Sardegna – ed
asseritamente posto in essere dalla ICCREA Banca S.p.A.. Riteneva la Corte
territoriale che la parte datoriale (in quanto responsabile dell’attuazione della
contrattazione sottoscritta da FEDERCASSE) nel sostituire un accordo sindacale
stipulato (anche) con l’organizzazione sindacale ricorrente con altro stipulato tra altri
soggetti non avesse posto in essere alcun comportamento antisindacale. Riteneva, al
riguardo, che non fosse ravvisabile alcun diritto o interesse dell’organizzazione
sindacale ad agire in giudizio in relazione alla validità, efficacia o anche
all’interpretazione di un contratto collettivo alla cui stipulazione era rimasta estranea,
che non poteva sussistere una pretesa soggettiva alla trattativa senza che la
controparte datoriale si fosse obbligata in tal senso, obbligo di cui nella fattispecie
non vi era traccia, che non vi era prova dell’asserita modificano in peius da parte del
nuovo contratto applicato.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il SI.NA.DI. affidandosi a due
motivi.
Resiste con controricorso l’ICCREA Banca S.p.A. che ha anche depositato
memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

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provvedimento reso dal Tribunale di Roma ex art. 28 legge n. 300/1970 con il quale

R. Gen. N. 28820/2008
Udienza 19/2/2013
SLNA.D1. c/ ICCREA BANCA
S.p.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con primo motivo il sindacato ricorrente denuncia: “Omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si

causa (la sostituzione del contratto stipulato con SI.NA.DI. ancora in corso di
applicazione con altro contratto stipulato con altre 00.SS.) e poi decide come se si
trattasse di una questione diversa (diritto alla trattativa e/o diritto all’accertamento di
validità, efficacia o interpretazione del contratto collettivo). Rileva che il SI.NA.DI.
non aveva mai posto la questione di essere stato escluso dalle trattative e dalla stipula
del nuovo contratto e che la fattispecie da esaminare, e su cui decidere, era altra e
cioè se la sostituzione della disciplina dettata da un contratto collettiA stipulato con
un Sindacato con altra disciplina dettata da un contratto stipulato con un diverso
Sindacato costituisse comportamento antisindacale. La sentenza, inoltre, avrebbe del
tutto omesso di motivare in ordine al fatto che i lavoratori, dopo un primo atto di
dissenso e quindi di adesione alla linea del sindacato ricorrente, avevano accettato la
nuova contrattazione e proprio in questo si era integrata la lesione della posizione del
SI.NA.DI..
2. Con il secondo motivo il sindacato ricorrente denuncia: “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 28 legge n. 300/1970”. Ribadisce che la questione sottoposta
all’attenzione del giudice di merito non atteneva alla libertà di trattativa ma
all’aggiramento del ruolo sindacale essendovi stata, con l’applicazione anche agli
iscritti SI.NA.DI. di un contratto pattuito con altri sindacati, di fatto una diretta
trattativa con i lavoratori.

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duole del fatto che la sentenza per un verso individua una fattispecie quale oggetto di

R. Gen. N. 28820/2008
Udienza 19/2/2013
SI.NA.DI. c/ ICCREA BANCA
S.p.A.

3. Va premesso che non può essere esaminata la questione della legittimazione
attiva del SI.NA.DI. dal momento che tale questione richiederebbe per la sua
soluzione l’esame di documenti e di elementi fattuali non consentita in questa fase di

4. Il primo motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità per inadeguatezza
del quesito di diritto, è comunque infondato.
5. Non sembra pertinente al decisum il rilievo secondo cui la Corte territoriale
sarebbe pervenuta alla conferma del decreto ex art. 28 st. lav. di rigetto dell’azionata
domanda come se si trattasse di un petitum diverso (diritto alla trattativa e/o diritto
all’accertamento di validità, efficacia o interpretazione del contratto collettivo)
laddove il SI.NA.DI. non aveva mai posto la questione di essere stato escluso dalle
trattative e dalla stipula del nuovo contratto. La Corte capitolina ha, infatti, utilizzato
il riferimento alla partecipazione del SI.NA .DI alle trattative solo a titolo
esemplificativo, per evidenziare che una esclusione da tali trattative avrebbe
integrato una condotta antisindacale, condotta che, invece, ha ritenuto non sussistente
con riguardo alla sostituzione della contrattazione stipulata con il SI.NA.DI. con
altra, successiva, stipulata senza detta sigla sindacale. Anche il riferimento alla
insussistenza di un diritto o interesse dell’organizzazione sindacale ad agire in
giudizio in relazione alla validità, efficacia o anche all’interpretazione di un contratto
collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea è utilizzato dalla Corte territoriale
solo nell’ambito di una premessa argomentativa e non certo per significare che quella
era la questione devoluta al giudice dell’impugnazione.
Contrariamente all’assunto del ricorrente non vi è stata, poi, alcuna carenza
motivazionale avendo la Corte territoriale espresso il proprio convincimento, in

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legittimità.

R. Gen. N. 28820/2008
Udienza 19/2/2013
SLNA.DI. c/ ICCREA BANCA
S.p.A.

modo logico e coerente, attraverso un triplice ordine di considerazioni e cioè che: a)
vi era stata una sequenza di intese ed accordi (accettata anche dal SI.NA .DI.)
confermativa del fatto che andasse rimesso in discussione l’intero assetto

tanto il contratto collettivo del 5 giugno 1992 quanto il successivo accordo del 18
luglio 1995; b) non sussisteva, in mancanza di una specifica obbligazione in tal
senso, alcun diritto dell’organizzazione sindacale alla contrattazione; c) non era stato
provato il peggioramento del trattamento retribuito ed in ogni caso questo era
irrilevante ai fini della denunciata condotta antisindacale, potendo al più riguardare i
singoli lavoratori.
5. Il secondo motivo, oltre a presentare analoghi profili di inammissibilità del
primo, non contenendo una censura specifica alle ragioni poste a base della decisione
del giudice di appello nei termini sopra riassunti, è del pari infondato.
Il ricorrente assume che doveva considerarsi positiva la risposta da dare al
sindacato alla domanda da esso posta al giudice e cioè se costituisse condotta
antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale aveva sostituito il
trattamento in precedenza applicato, frutto di un accordo (tra gli altri) con il
SI.NA.DI., con altro trattamento concordato con altri sindacati (tra i quali non vi era
quello ricorrente), imponendo tale nuovo trattamento agli iscritti al sindacato non
stipulante nonostante l’esplicito diniego espresso.
Ed invero non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di
lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le 00.SS. e rientra
nell’autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di

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classificatorio di settore, con ciò evidenziandosi la (condivisa) esigenza di superare

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Udienza 19/2/2013
SLNA.DL c/ ICCREA BANCA
S.p.A.

sottoscrivere un nuovo contratto con 00.SS. anche diverse da quelle che hanno
trattato e sottoscritto il precedente.
La giurisprudenza di questa Corte è conformemente orientata nel ritenere che,

necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali; il datore di
lavoro non ha quindi l’obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di
contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l’ipotesi di
condotta antisindacale prevista dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando
risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale,
produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dall’organizzazione
esclusa (cfr. in tal senso Cass. n. 1504 del 10 febbraio 1992; id. n. 6166 del 20
giugno 1998; n. 212 del 9 gennaio 2008). In conseguenza è stato, ad esempio,
ritenuto che il comportamento del datore di lavoro il quale applichi il contratto
collettivo concluso con alcune organizzazioni sindacali soltanto ai lavoratori aderenti
all’accordo e non anche ai dipendenti che, iscritti al sindacato che ne rifiuta la
sottoscrizione, non intendano aderirvi, non concreta gli estremi della condotta
antisindacale vietata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, non rilevando a tal fine
l’eventuale danno economico subito dal singolo lavoratore, con le possibili

nell’attuale sistema normativo della attività sindacale, non vige il principio della

ripercussioni sulla sua decisione di continuare ad aderire al sindacato che rifiuta il
contratto.
E’ stato anche precisato che lo Statuto dei lavoratori, mentre accoglie il principio
di parità di trattamento solo per i lavoratori (art. 15), per i sindacati fa proprio, ai fini
del riconoscimento di una particolare tutela, il criterio della maggiore
rappresentatività sul piano nazionale (art. 19), criterio che non impone una

/g
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SI.NA.DI. cl ICCREA BANCA
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uguaglianza di trattamento dei sindacati forniti di tale requisito, ne tanto meno
impone l’estensione ad associazioni sindacali diverse da quelle stipulanti condizioni
dell’esercizio dell’attività sindacale riconosciute da contratti collettivi, più favorevoli

lesiva della libertà ed attività sindacale, repressa dall’art. 28 della stessa legge, l’aver
negato ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale costituita nell’ambito di
un’associazione sindacale lo stesso numero di permessi retribuiti concessi ai dirigenti
delle r.s.a. di altre organizzazioni stipulanti un apposito accordo; tale condotta vietata
è ravvisabile solo qualora risulti oggettivamente idonea ad ostacolare o limitare
l’attività sindacale e, sotto il profilo soggettivo, sia anche intenzionalmente diretta a
tale effetto (così Cass. n. 13085 del 5 dicembre 1991).
Orbene, nella specie, il SI.NA.DI. non pone in discussione che la parte datoriale,
in quanto responsabile dell’attuazione della contrattazione sottoscritta dal soggetto
che ne aveva la rappresentanza, e cioè della FEDERCASSE, si fosse trovata di fronte
alla esigenza (manifestatasi già in sede di protocollo di intesa del settore bancario del
4/6/1997 e dell’Accordo Quadro di tale protocollo di intesa stipulato in data
28/2/1998 – accettato dal SI.NA .DI., unitamente alla F.I.D.I.C.C., con verbale
separato in data 10/11/1999 -, con i quali erano state definite le linee di rinnovo del
C.C.N.L.) di un nuovo assetto classificatorio del settore rispetto a quello già previsto
dagli accordi del 92-95, con la previsione di un C.C.N.L. per i dirigenti ed uno per il
restante personale (in cui sono confluiti i quadri ed i funzionari).
Neppure pone in discussione che su tale base siano iniziate le trattative cui aveva
partecipato anche il SI.NA.DI. Area Quadri che, in tale sede, aveva manifestato le
proprie divergenze sul contenuto del C.C.N.L..

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di quelle previste per legge. E’ stato, pertanto, ritenuto che non costituisce condotta

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Il fatto che, poi, il datore di lavoro abbia sottoscritto il nuovo contratto del
7/12/2000 (che andava a sostituire il precedente contratto collettivo del 5 giugno
1992 ed il successivo accordo del 18 luglio 1995) prescindendo dall’adesione di

normale dialettica tra le parti.
Neppure può ravvisarsi una lesione delle prerogative del SI.NA.DI.
nell’intervenuta accettazione da parte di propri iscritti delle nuove condizioni di cui
al contratto del 7/12/2000, sia perché tale lesione andava documentata a mezzo di
una precisa indicazione del numero dei lavoratori che avevano scelto di lasciare tale
Sindacato optando per il nuovo trattamento ottenuto a seguito della stipula del
C.C.N.L. cui il primo era rimasto estraneo (sul punto il ricorso è assolutamente privo
di autosufficienza) sia perché un tale risultato, ove pure registrato, non può certo
considerarsi quale effetto diretto di una contrattazione che ha rispettato tutti i
passaggi procedurali e rispetto alla quale non è ravvisabile alcun “vincolo” di stipula
nei confronti di tutte le 00.SS. pure partecipanti alle trattative.
6. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o
obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va rigettato.
7. Per il criterio legale della soccombenza il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali, in favore della ICCREA Banca S.p.A., liquidate
come in dispositivo tenendo conto del nuovo sistema di determinazione compensi
agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (che, all’art. 41 stabilisce che le
disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive
all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012) ed avuto
riguardo allo scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali

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detto sindacato non integra in sé alcuna condotta antisindacale rientrando nella

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SLIVA.M. c/ ICCREA BANCA
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indicati nell’art. 4 del D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase
di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A.
P.Q.M.

ICCREA Banca S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in
euro 50,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della

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