Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14511 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20632-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

Z.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1146/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1146 del 2017, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Agrigento che lo aveva condannato a corrispondere a Z.V. la somma ivi indicata a titolo di pensione erogata in regime internazionale categoria SOS.

La Corte ha rilevato, a fondamento della pronuncia, che il ricorso dell’Inps fosse stato depositato in cancelleria in data 28 gennaio 2016 e quindi ben oltre il termine perentorio di un mese previsto per l’impugnazione dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata (c.d. termine breve), avvenuta in data 30/10/2015, oltre che presso la sede Inps di Roma e di (OMISSIS), presso l’avvocato Giantony Ilardo, n.q. di procuratore costituito dell’INPS elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso l’Ufficio legale della sede provinciale, mediante consegna di copia ivi fattane a mani dell’impiegato addetto alla ricezione degli atti Dott. P.A. tale qualificatosi.

Secondo la Corte d’appello la regolarità della notifica era correlata alla consegna del plico presso l’ufficio legale della sede provinciale ossia l’avvocatura dell’Ente dove il difensore aveva eletto domicilio, a nulla rilevando la diversa annotazione dei numeri civici (via (OMISSIS), l’Ufficio legale e Via (OMISSIS), l’Avvocatura) trattandosi, all’evidenza, di diversi ingressi dell’unico stabile della sede dell’Avvocatura (ufficio legale) dell’Ente, ove il plico è stato consegnato all’impiegato alla ricezione degli atti.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Inps con l’unico motivo di ricorso. Z.V. è rimasta intimata. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’ordinanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- con l’unico motivo il ricorso dell’INPS ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 170,285,125 e 326 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, atteso che la Corte d’appello aveva ritenuto decorso il termine cosiddetto breve per appellare, sebbene la notificazione della sentenza di primo grado non fosse stata effettuata con le modalità previste dall’art. 275 c.p.c., il quale richiama l’art. 170 c.p.c. che a sua volta prevede che dopo la costituzione in giudizio la notificazione va fatta al procuratore costituito.

2.- Il motivo è fondato.

Anzitutto è pacifico che la notifica della sentenza sia stata effettuata in via (OMISSIS) e non già in via (OMISSIS) dove secondo la Corte d’appello risultava eletto il domicilio dall’avv. Giantony Ilardo costituito in appello per l’INPS.

3.- L’INPS afferma che in via (OMISSIS) risulti la sede amministrativa dell’INPS, mentre in via (OMISSIS) abbia sede l’ufficio legale; e nega che si tratti di un unico stabile. La Corte d’appello ha tuttavia ritenuto valida la notifica effettuata al procuratore domiciliatario dell’INPS presso un numero civico diverso di quello che deve considerarsi invece un unico stabile.

4.- Ora, a prescindere da tale questione che investe un tema di merito di per sè non censurabile in questa sede, va rilevato che, comunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sola mancata indicazione del procuratore costituito di un ente complesso (cfr. ordinanza n. 14054 del 08/07/2016) è vizio idoneo a far venir meno la ritualità della notifica avvenuta nel domicilio eletto. A maggiore ragione quindi (come pure già indicato da questa Corte n. 15969/2017) deve ritenersi irritualmente effettuata, e pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza effettuata in un luogo diverso da quello indicato e non a mani del procuratore. Ciò in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse, con assetti organizzativi diversi, in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, tale forma di notificazione non assicura che la sentenza giunga tempestivamente a conoscenza del rappresentante processuale della parte.

5.- Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata che non si è attenuta ai prefati principi deve essere quindi cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale, si atterrà al principio sopra enunciato.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 25 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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