Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14511 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 05/10/2016, dep.09/06/2017),  n. 14511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13555/2015 proposto da:

B.S., P.M.V., B.A., nella

qualità di eredi di Ba.Sa., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ISABELLA CASALES MANGANO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1337/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emesso il 13/ 11/2014 e depositato il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 31 maggio 2010 presso la Corte d’appello di Caltanissetta, P.M.V., B.S. ed A., in qualità di eredi di Ba.Sa., chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivato al de cuius dalla irragionevole durata di un giudizio introdotto avanti al TAR Sicilia, con ricorso depositato il 6 novembre 1997, ancora pendente alla data di presentazione della domanda di equa riparazione.

L’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile la richiesta dei B. e P. per non avere i predetti fornito la prova della qualità invocata.

Avverso detto decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, che veniva ugualmente respinto ritenendo la inidoneità della comparsa di intervento a dimostrare la qualità invocata.

Gli originari ricorrenti ricorrono in cassazione per l’annullamento dell’ultimo decreto, sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..L’Amministrazione scaduti i termini per illustrare le difese, ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 110, 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 167 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, rilevando come la circostanza che in atti vi fosse la comparsa di intervento, depositata nella qualità di eredi nel giudizio presupposto, avrebbe dovuto essere conosciuta dalla corte di merito. Del resto ciò era desumibile dalla stessa sentenza pronunciata dal TAR in favore degli eredi di Ba.Sa..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al mezzo che precede censurando il provvedimento impugnato per avere omesso di constatare la mancanza di specifica contestazione da parte del Ministero intimato, il quale non si è neanche costituito.

L’impugnazione è fondata.

Emerge pacificamente dall’esame degli atti processuali che il decreto di cui si chiede la cassazione non abbia esaminato la documentazione pur pacificamente depositata dai ricorrenti unitamente all’originario ricorso per equa riparazione e l’intimo legame fra detta omissione e la pronuncia di inammissibilità del ricorso. L’omessa pronuncia nel decreto impugnato, peraltro, non appare essere il frutto di una mera omissione, non venendo in evidenza dalla motivazione, che non esamina e non riferisce in alcun modo della circostanza dedotta, ma appare dipendere da un errore di percezione del fatto processuale, rappresentato dalla supposizione erronea che il ricorso fosse fondato esclusivamente sulla mera allegazione della qualità di eredi piuttosto che sulla prova di detta legittimazione. Supposizione incontrastabilmente contraria al contenuto del ricorso e degli atti prodotti a corredo dello stesso.

Ne segue che si verte senza dubbio nella fattispecie di errore di fatto di cui dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto la decisione impugnata è fondata sulla supposizione di un fatto – la sola allegazione di legittimazione attiva – la cui verità in base al ricorso era incontrastabilmente esclusa per la presenza anche di documentazione comprovante che i ricorrenti erano eredi della parte del giudizio presupposto. Ricorre il presupposto della rilevabilità dell’errore dal decreto per effetto di una erronea supposizione in esso contenuta: si vuol dire cioè che il decreto, per quanto traspare dalla sua motivazione, è stato silente sul valore della documentazione prodotta perchè ha supposto che non vi fosse e, quindi, ha supposto un dato processuale contrario al ricorso (cfr. Cass. n. 11530 del 2016; v. anche Cass. n. 22569 del 2013; Cass. n. 4605 del 2013; Cass. n. 16003 del 2011).

In base alle considerazioni svolte deve, quindi, concludersi che erroneamente la revocazione è stata rigettata, per cui il ricorso va accolto ed il decreto impugnato va cassato con rinvio – occorrendo all’evidenza ai fini del decidere ulteriori accertamenti di fatto non consentiti in questa sede – alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese sul giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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