Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14510 del 28/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 28/05/2019), n.14510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRA Lucia – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7353/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

1, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VITALI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SARA HUGE e RENATO OSCAR SCORCELLI;

– ricorrente –

contro

METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

E. CORRIDONI N. 23, presso lo studio degli avvocati ANDREA CELEBRANO

e GIULIO CELEBRANO, che la rappresentano e difendono unitamente agli

avvocati MARINA ESTER OLGIATI e SALVATORE TRIFIRO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 695/2014 della CORTE D’APPELLO di 11/09/2014

R.G.N. MILANO, depositata il 11/09/2014 R.G.N. 900/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata settembre 2014, ha rigettato l’appello di M.M. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da Metro Italia Cash and Carry s.p.a. in opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto alla società il pagamento della somma di Euro 89.350,00 a titolo di integrazione del TFR a seguito di transazione;

2. la Corte di merito ha ritenuto che “l’affermazione del carattere generale e novativo della transazione trovi (…) precisazione e chiarimento nella espressa rinuncia (…) (oltre al TFR – espressione comunque infelice dato che lo stesso rimaneva pacificamente esigibile) all’incidenza sugli istituti legali e contrattuali di tutte le voci retributive espressamente indicate ivi inclusi rimborsi spese, bonus, stock options, fringe benefits”; inoltre, ha argomentato che “tale rinuncia non è in contraddizione con l’affermazione che il corrispettivo della transazione verrà corrisposto in aggiunta alle competenze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute, trattandosi di una rinuncia espressa, nell’ambito di una conciliazione sindacale (…) a parti variabili della retribuzione in ordine alle quali è notorio possa sorgere contenzioso circa la computabilità nella base di calcolo del TFR”; tale interpretazione non contrasta, ad avviso della Corte territoriale, “con la riserva dell’appellante di verifica dell’esattezza dei conteggi relativi delle competenze contrattuali di fine rapporto, riserva che sicuramente lascia aperte possibili successive contestazioni, ma che, a fronte delle espresse rinunce contenute nella transazione medesima, non può che riferirsi ai conteggi del TFR, vale a dire all’esattezza contabile, per le voci non oggetto di espressa rinuncia, e quindi ad esempio per errori di calcolo o di coefficienti con riferimento alle voci retributive non in contestazione”;

3. in ordine al profilo della nullità della rinuncia, ex art. 1418 c.c., sostenuta dall’appellante – in quanto concernente un diritto futuro, la Corte di merito ha ritenuto che ci fosse una sostanziale contestualità tra il momento della rinuncia all’integrazione del TFR (10 gennaio 2008) e la cessazione del rapporto (31 gennaio 2008) e, inoltre, ha osservato che “il momento della cessazione del rapporto di lavoro va considerato solo quale condizione di esigibilità del credito a titolo di TFR, rammentando che il TFR costituisce un diritto di credito a pagamento differito che matura anno per anno e che è possibile oggetto di accertamento giudiziale, quanto alle modalità di calcolo ed entità, anche prima della risoluzione del rapporto”;

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.M. con 2 motivi cui ha resistito Metro Italia Cash and Carry s.p.a. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. i motivi di ricorso possono, come di seguito, essere sintetizzati:

1.1 il primo motivo denuncia “omessa disamina di fatti decisivi ai fini del giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 1965,1362,1363 e 1364 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; a dire del ricorrente, per quel che concerne l’incidenza del TFR sulla retribuzione variabile, “la Corte d’Appello ha erroneamente applicato le norme di legge sull’interpretazione dei contratti, allorchè ha fondato le sue motivazioni solo su una lettura (peraltro erronea) del testo negoziale”; in particolare, il ricorrente si duole del fatto che “il Collegio ha fondato le proprie argomentazioni sul presupposto, assolutamente destituito di fondamento, che il Dott. M., con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, avesse deliberatamente e scientemente inteso rinunciare all’incidenza della retribuzione variabile percepita sul TFR”, dunque, senza tener conto della volontà negoziale del lavoratore in senso abdicativo; difatti, sostiene il ricorrente, “sia l’elemento della consapevolezza che della determinazione volontaristica (…) non emergono in alcun modo dal testo del verbale sottoscritto dalla parti in sede sindacale”;

1.2 il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1325 c.c., e art. 2120 c.c., e L. n. 297 del 1982, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; il ricorrente si duole del fatto che “la Corte d’Appello di Milano è altresì incorsa in una violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c., e dell’art. 2120 c.c., nonchè della L. n. 297 del 1982, allorchè ha ritenuto valida l’asserita rinunzia/transazione sul rilievo che il diritto del lavoratore al TFR maturerebbe in corso di rapporto e non alla cessazione dello stesso”; precisamente, il ricorrente sostiene che “la rinuncia al TFR da parte del lavoratore manifestata antecedentemente all’effettiva cessazione del rapporto (…) sarebbe del tutto illegittima (…1 avendo ad oggetto un diritto non ancora entrato a far parte del patrimonio giuridico del lavoratore”;

2. per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica può essere esaminato il secondo motivo di ricorso che il Collegio reputa fondato;

infatti, premesso che la rinunzia può avere effetto abdicativo di un diritto in quanto risulti specificamente che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su di esso (cfr. Cass. n. 18094 del 2015) e che la stessa rinunzia è ammissibile in riferimento a diritti già maturati e dal contenuto determinato (v. Cass. n. 3064 del 2013; Cass. n. 12561 del 2006; Cass. n. 9747 del 2005), la sentenza impugnata si pone in contrasto con il seguente principio ancora di recente ribadito da questa Corte: “Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 2, e art. 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato” (Cass. n. 23087 del 2015; conf. a Cass. n. 4822 del 2005);

nè vale ad escludere l’applicazione di tale principio l’assunto speso dalla Corte territoriale secondo cui vi sarebbe stata una “sostanziale contestualità” tra il momento della rinuncia all’integrazione del TFR (10 gennaio 2008) e la cessazione del rapporto di lavoro (31 gennaio 2008), essendo comunque pacifico che al momento dell’accordo il rapporto di lavoro non era cessato e tanto basta a consentire l’applicazione del principio innanzi richiamato;

3. conclusivamente il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso e rinvio alla Corte indicata in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito e regolerà anche le spese; tanto assorbe il primo motivo perchè una volta ritenuta la radicale nullità dell’atto di disposizione di un diritto futuro la ragione più liquida della decisione (Cass. n. 363 del 2019; Cass. n. 11458 del 2018; Cass. n. 23531 del 2016; Cass. n. 17214 del 2016; Cass. SS.UU. n. 23542 del 2015) rende ultronea ogni questione concernente l’accertamento della volontà negoziale delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA