Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14510 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2773/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 651/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. del

LAZIO, depositata il 04/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 651/40/09 dep. 4 dicembre 2009, che, in controversia avverso avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per imposta di registro anno 2001, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, C.A.. La CTR, ha in particolare ritenuto spettanti le agevolazioni “prima casa” relative all’acquisto della nuda proprieta’ di un immobile in (OMISSIS), avendo il contribuente fissato la propria residenza in detto Comune in data 8.8.2002, e quindi nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto (reg. 27.4.2001), considerando ininfluente il mancato mantenimento della residenza, successivamente spostata nel comune di (OMISSIS), dove il C. risiedeva in precedenza.

L’intimato non si e’ costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione dei principi generali in materia di abuso del diritto, desumibili dalle fonti e dalla giurisprudenza comunitaria, oltre che dal D.P.R. n. 131 del 1986; falsa applicazione della nota 2^ bis dell’art. 1 della tariffa parte 1^ allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Ritiene l’Agenzia che il ritrasferimento da parte del contribuente nel Comune in cui risiedeva in precedenza, a distanza di circa tre mesi dal previa spostamento di residenza (in data 21.11.2002), integri gli estremi di un comportamento abusivo, ponendosi quale elemento predominante e assorbente della transazione allo scopo di ottenere vantaggi fiscali. Graverebbe pertanto sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti, di reale spessore, idonee a giustificare la transazione, altrimenti sottratta senza ragione al regime fiscale comune.

2. Il motivo e’ infondato e va respinto.

3. Il testo della norma qui in considerazione, vigente ratione temporis, era cosi’ formulato: “2-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta’, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza…. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e’ ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.

Per ottenere le agevolazioni in discorso, doveva pertanto ricorrere il requisito della residenza dell’acquirente nel comune in cui e’ sito l’immobile: gia’ esistente ovvero acquisita per trasferimento nel termine di diciotto mesi.

3.1. Comunque si voglia qualificare tale requisito (vero e proprio obbligo verso il Fisco: Cass. n. 14399/13; n. 18770/14; ovvero onere: Cass. n. 2616/2016; 2777/2016), nel caso di specie viene in considerazione il diverso – e dalla giurisprudenza non esaminato – tema dell’obbligo di mantenimento della residenza nel comune in cui e’ ubicato l’immobile per il quale si e’ fruito dell’agevolazione. Elemento questo non contemplato dalla richiamata norma, in quanto non compreso tra i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per ottenere l’agevolazione “prima casa”. Ne’ il mantenimento della residenza per un periodo predeterminato e’ previsto tra le cause di revoca della predetta agevolazione, che per loro natura sono insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

3.2. Pertanto, una volta che il presupposto della fissazione della residenza per trasferimento si sia verificato (e cioe’ che l’acquirente abbia trasferito, come nella fattispecie, la propria residenza anagrafica nel comune in cui e’ ubicato l’immobile entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di acquisto), in mancanza di una espressa previsione normativa circa l’obbligo del suo mantenimento per un periodo minimo, si deve ritenere che essa possa successivamente essere spostata altrove (nello stesso o in altro comune).

3.3. A conferma di cio’ si rileva che la richiamata norma non richiede piu’ l’effettivo utilizzo abitativo dell’immobile acquistato, ma semplicemente la residenza nello stesso Comune; ne’ vi e’ decadenza dote agevolazioni fruite in sede di acquisto a causa della concessione in locazione o in comodato ad un terzo dell’immobile acquistato con le agevolazioni in questione.

3.4. Sulla base della ricostruzione che precede deve pertanto ritenersi che il requisito della residenza, necessario per fruire dell’agevolazione, risulta oggettivamente limitato al momento della sua applicazione, senza che su di esso incida il successivo spostamento da parte dell’acquirente. Il mancato mantenimento della residenza non e’ infatti incluso fra le espresse cause di revoca e, peraltro, i successivi spostamenti della residenza non pregiudicherebbero le ragioni del fisco. L’acquirente dell’immobile agevolato non potra’ invero fruire nuovamente del beneficio in discussione per altro immobile (per fruire del regime agevolato l’acquirente, nell’atto di acquisto, deve dichiarare di “… non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta’ su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo…”: Tariffa, Parte Prima, Testo Unico Registro, art. 1, nota 2-bis, lett. c). Ne’ potra’ rivendere l’immobile agevolato prima dello scadere di cinque anni dall’acquisto (cfr. il comma 4 della nota 2-bis del T.U. Registro: “In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche’ una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”).

3.5. Ne’ nella specie e’ ravvisabile abuso del diritto, pure invocato dall’Amministrazione, avendo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ specificato che esso si traduce in un principio antielusivo che consente all’Amministrazione di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti in se’ privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti (v., fra le altre, Cass. n. 4561 del 2015), fermo restando che incombe sull’Amministrazione la prova del disegno elusivo (v. ex multis Cass. 4603 del 2014), prova nella specie non fornita.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

5. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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