Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14510 del 10/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 14510 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 15982-2010 proposto da:
ARCORACI

CARMELO RCRCML50D23A638L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. SATOLLI 45, presso lo
studio dell’avvocato CANTONE FRANCESCO, rappresentato
e difeso dall’avvocato PARMALIANA BIAGIO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

608

POSTE

ITALIANE S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

Data pubblicazione: 10/06/2013

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall ‘ avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 593/2009 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 06/06/2009 R.G.N. 1331/06;

udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’estinzione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Carmelo
Arcoraci impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla
società Poste Italiane in data 31 ottobre 2003, a seguito della
contestazione di una assenza arbitraria dal lavoro dal 18 al 30
agosto 2003.
Esponeva il ricorrente di aver comunicato alla società la sua
intenzione di godere delle ferie nel suddetto periodo in quanto,
dovendo effettuare un ciclo di cure termali, era stato autorizzato dal
Ministero della Difesa ad effettuarle nei giorni sopra indicati.
Che la società, solo il 14 agosto gli comunicò che il periodo di ferie
richiesto in agosto non poteva essergli accordato per motivi
organizzativi, sicché, avendo egli ormai organizzato la sua partenza,
si allontanò per eseguire il ciclo di cure termali dal 18 al 30 agosto
2003.
Chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento, con le
conseguenze di cui all’art. 18 L. n. 300\70, oltre al risarcimento dei
danni morali e patrimoniali, oltre a talune differenze retributive.
Il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo solo in
parte quella inerente le richieste differenze retributive.
Proponeva appello l’Arcoraci. Resisteva la società Poste, proponendo
appello incidentale circa il riconoscimento del diritto all’indennità
.sostitutiva di pregresse ferie non godute, nonché della retribuzione
non corrisposta per 99 ore di missione.
La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 9 giugno
2009, rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello
incidentale, rideterminava in misura inferiore il credito riconosciuto
dal primo giudice per lavoro straordinario.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Arcoraci, affidato
a sedici motivi.
Resiste la società Poste con controricorso.
Il ricorrente ha poi presentato atto di rinuncia ex art.390 c.p.c.
Motivi della decisione
1.-Deve pregiudizialmente dichiararsi l’estinzione del processo in
presenza di formale rinuncia al presente ricorso, anche in assenza di
accettazione della controparte, non avendo tale rinuncia carattere
accettizio, non richiedendo cioè l’accettazione della controparte per
essere produttiva di effetti processuali, ex art. 390 c.p.c. (Cass. 15
ottobre 2009 n. 21894).
Ciò deriva anche dal quarto comma dell’art. 391, secondo cui in
caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla
rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro awocati
autorizzati con mandato speciale”.
L’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto
alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma
dell’art. 391 c.p.c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa
alle spese.

Nella specie risulta l’accettazione della società Poste, sicché le spese
del presente giudizio debbono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa tra le parti le spese
del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2013
Il Presidente
Il Consigliere est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA