Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14510 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14819-2018 proposto da:

B.S., nella qualità di tutore del padre B.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59,

presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, rappresentato e difeso

dagli avvocati VITALIANA VITALETTI BIANCHINI, RENATO BIANCHINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SPA, ora AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 14 del 2018, ha rigettato l’appello proposto da B.F.A. avverso la sentenza che in accoglimento parziale dell’opposizioni alle cartelle esattoriali – emesse dal concessionario dell’Inps nei suoi confronti volte ad ottenere il pagamento dei contributi maturati a decorrere dall’agosto 2006 in seguito al rigetto della sua istanza di cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti – ha dichiarato il diritto alla cancellazione dai predetti elenchi a decorrere dal 25 maggio 2009, respingendo pertanto le pretese di pagamento avanzate a decorrere dalla predetta data e compensando per intero fra le parti le spese processuali.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.F.A. con quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito l’Inps con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’ordinanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 1047 del 1957, art. 2 e della L. n. 9 del 1960 tre artt. 2 e 3, in quanto la sentenza ha affermato sulla scorta della ctu, ma senza tener conto delle osservazioni formulate alla ctu dal ricorrente, che le singole patologie affliggenti il B., pur di non secondaria importanza, non potessero annullare le sue potenzialità lavorative residuando in capo allo stesso una validità che gli consentiva di attendere alle mansioni tipiche del lavoro in ambito agricolo e senza tener conto che si stesse parlando della tipica attività di coltivatore diretto e non di mansioni in ambito agricolo.

2.- Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per vizio di motivazione, per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di Appello omesso di valutare la permanenza dei requisiti nella persona del ricorrente connessi alla qualificazione di coltivatore diretto quali risultanti dalla nozione normativa ed essersi affidata esclusivamente ai fini del decidere alla ctu esperita in primo grado.

3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2083 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto l’appellante aveva provato con ampia documentazione e prove testimoniali la propria pretesa.

4.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto il giudice di merito non ha minimamente giustificato la decisione di ignorare la CTU il quale nel replicare alle osservazioni di parte ricorrente ha affermato che qualora il giudice avesse voluto conoscere la data del concretizzarsi della fattispecie per la cancellazione dagli elenchi lo avrebbe chiesto.

5.- I quattro motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per la connessione tra le censure, sono inammissibili. Ed invero con gli stessi motivi il ricorrente, in una ipotesi di doppia conforme e sotto mentite spoglie di error in judicando o in procedendo, si limita in realtà a richiedere un generale riesame della decisione presa, che non si addice a questa sede di legittimità che non integra un terzo grado di giudizio di merito.

5.1. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia fissato la decorrenza del diritto alla cancellazione dagli elenchi degli agricoltori diretti a decorrere dal 25 maggio 2009. Ma lo stesso accertamento è stato effettuato dalla Corte d’appello, in conformità a quello di primo grado, sulla scorta di un approfondita istruttoria articolatasi in prove testimoniali ed in una consulenza tecnica d’ufficio di carattere medico. Deve ritenersi con ciò che la decisione cui è prevenuta al Corte territoriale rappresenti una legittima e logica opzione valutativa del materiale probatorio, e si sottragga quindi alle censure articolate nel ricorso con le quali la parte ricorrente si limita a richiedere una diversa valutazione di fatti già esaminati dal giudice di merito (Cass. 8758/2017).

5.2. Nè sussiste la denunciata carenza di motivazione, perchè l’impugnata sentenza ha svolto argomentazioni motive idonee ad esplicitare il procedimento logico giuridico posto a sostegno di ogni punto qualificante della decisione.

5.3. D’altronde, non risultano indicate in ricorso, in maniera precisa e specifica, lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione; sicchè il ricorso non è dedotto neppure in conformità alla nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, alla cui stregua è richiesta la denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054; Cass. n. 9097/2017, n. 24555/2016, Cass. n. 27197/2011). Per contro è pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054).

5.4. E’ noto pure che rientra nei poteri del giudice di merito la selezione delle prove idonee a fungere da premessa della decisione; mentre non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento, dell’interpretazione e della stessa selezione di tali risultanze siccome prospettata dalla parte, siffatte deduzioni implicando un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione. Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011).

5.5. Pertanto non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento e dell’interpretazione di tali risultanze quale prospettata dalla stessa parte, siffatte deduzioni implicando esclusivamente un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione (Cass. nn. 9097/2017, 24555/2016).

6.- Le censure si condensano inoltre nell’espressione di un mero dissenso diagnostico volto a contestare nel merito la decisione impugnata, in base ad una valutazione di parte. Si tratta pertanto di censura inammissibili siccome, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata in Cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce appunto un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice.

7.- Inoltre gli stessi motivi non rispettano il principio specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione dal momento non riproducono gli atti cu sui si fondano le censure ed in particolare non riproducono il contenuto della ctu (che non è neppure indicata, nè localizzata) verso la quale si appuntano le critiche del ricorrente.

8.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle processuali liquidate in complessive Euro 2200, di cui Euro 2000 per compensi professionali oltre il 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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