Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14510 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 05/10/2016, dep.09/06/2017),  n. 14510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4770/2015 proposto da:

A.S., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 949/2014 della Corte d’appello di Perugia,

depositato il 1 luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Stefano Pellegrino;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ricorsi depositati il 29 ottobre 2010 presso la Corte d’appello di Perugia, in riassunzione di quelli proposti dinnanzi alla Corte d’appello di Roma, dichiaratasi incompetente, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR del Lazio nel febbraio 1997 e deciso con sentenza del maggio 2009; giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto di essi ricorrenti, Carabinieri collocati in ausiliaria prima del 1 settembre 1995, ad ottenere i benefici previsti dal D.Lgs. n. 198 del 1995, previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 4, di tale decreto legislativo;

che l’adita Corte d’appello rigettava la domanda rilevando che la questione di legittimità costituzionale, all’accoglimento della quale era subordinata la fondatezza della pretesa, era stata dichiarata non fondata con decisione della Corte costituzionale dell’aprile 2000, sicchè doveva escludersi che i ricorrenti, per il periodo successivo, potessero avere sofferto un qualche pregiudizio per effetto della conoscenza di tale decisione e che la durata del giudizio tra il 1997 e l’aprile 2000 doveva ritenersi ragionevole;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi;

che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, CEDU, anche sotto il profilo della illogicità manifesta e della irriducibile contraddittorietà circa un punto decisivo della controversia, consistente nella affermazione della spettanza del diritto all’indennizzo per il solo decorso del tempo ragionevole di durata del giudizio presupposto e nella successiva negazione del diritto sulla base di un elemento (la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale) estraneo ai criteri indicati in premessa e prospettato nel giudizio presupposto solo in via subordinata;

che con il secondo motivo i ricorrenti, sotto la medesima rubrica, arricchita dal riferimento alla violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia attribuito efficacia dirimente alla pronuncia della Corte costituzionale, omettendo di considerare che il ricorso dinnanzi al giudice amministrativo si articolava in altre tre censure che avevano richiesto un non indifferente impegno motivazionale per il loro superamento, prima di rilevare che la questione di legittimità costituzionale era stata decisa nel senso della non fondatezza;

che, quindi, osservano i ricorrenti, la decisione della Corte costituzionale non aveva affatto sopito il paterna connesso alla decisione, ma lo aveva anzi acuito, perchè raccoglimento della domanda era connesso al possibile accoglimento del motivo concernente l’interpretazione sistematica della normativa applicabile; che con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 382 del 1978, art. 8, comma 1 e dell’art. 2697 c.c., anche sotto il profilo della illogicità manifesta e della irriducibile contraddittorietà, contestando l’affermazione del decreto impugnato secondo cui l’esito della decisione della Corte costituzionale sarebbe stato comunicato certamente e rapidamente da un’organizzazione lato sensu sindacale, dal momento che nessun elemento in tal senso era desumibile dagli atti del procedimento e che i carabinieri non possono aderire ad organizzazioni sindacali;

che con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, anche sotto il profilo della illogicità manifesta e della irriducibile contraddittorietà, degli artt. 2729 e 2697 c.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia fondato la propria decisione su una serie di presunzioni desunte da fatti indimostrati, quali l’esistenza di un’organizzazione parasindacale e la immediata comunicazione dell’esito della decisione della Corte costituzionale;

che con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 2697 c.c. e art. 6, par. 1, CEDU, anche sotto il profilo della omessa e/o apparente motivazione, con specifico riferimento all’affermazione secondo cui non sussisterebbe una sostanziale eccedenza tra la durata del processo presupposto e la durata irragionevole del processo, rilevando che comunque sino alla decisione della Corte costituzionale il processo aveva avuto una durata eccedente i tre anni e che la detta eccedenza avrebbe dovuto essere indennizzata;

che il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è infondato;

che questa Corte ha affermato il principio per cui “in tema d’irragionevole durata del processo, l’elenco di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla L. n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali” (Cass. n. 9100 del 2016);

che, pertanto, il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001, può valutare – e poteva farlo anche nella previgente disciplina applicabile ratione temporis – anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che, d’altra parte, il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato sostanzialmente recepito dal legislatore il quale, con la L. n. 208 del 2015, ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, prevedendo che “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’art. 96 c.p.c. (…)”;

che, ancora, deve rilevarsi che questa Corte, in relazione a questione analoga alla presente, ha affermato che, se una domanda viene proposta prospettando la illegittimità costituzionale della disciplina applicabile e tale prospettazione è poi disattesa dal giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronunzia non ha determinato un paterna d’animo suscettibile di indennizzo, appare plausibile e ragionevole e non contrastante con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla consapevolezza, da parte di chi agisce in equa riparazione, della infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposto (Cass. n. 19478 del 2014; Cass. n. 11828 del 2015);

che, nella specie, la Corte d’appello ha apprezzato come rilevante la circostanza che con sentenza n. 126 del 2000 la Corte costituzionale ha escluso che fosse contraria a Costituzione la normativa rilevante nel giudizio presupposto, la cui applicazione non consentiva l’accoglimento della domanda dei ricorrenti;

che, analogamente, deve ritenersi che il patema d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa sia da escludersi anche nell’ipotesi di “temerarietà sopravvenuta”, ovvero quando la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole: evenienza, questa, che si è appunto verificata nel caso di specie, nel quale la Corte d’appello ha rilevato che quando ancora non era decorso il termine di durata ragionevole del giudizio presupposto, si erano registrate numerose pronunce del giudice amministrativo contrarie alla pretesa dei ricorrenti;

che, d’altra parte, pur se nel giudizio presupposto erano stati proposti diversi motivi di impugnazione, dalla stessa esposizione degli stessi contenuta in ricorso emerge che la sostanza delle questioni agitate in quella sede era relativa alla interpretazione della normativa applicabile, e segnatamente al D.Lgs. n. 198 del 1995, art. 53, comma 4, a tenore del quale “al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell’adeguamento dell’indennità prevista rispettivamente dalla L. 10 maggio 1983, n. 212, art. 46 e successive modifiche e integrazioni e dalla L. 1 febbraio 1989, n. 53, art. 12 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216”; con la precisazione che la sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 2000 ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 76, 36, 97 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui esclude dall’applicazione delle nuove disposizioni ai fini dell’adeguamento dell’indennità di cui alla L. 1 febbraio 1989, n. 53, art. 12 e successive modifiche ed integrazioni, gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria dell’Arma dei Carabinieri che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione di ausiliaria; che, in conclusione, il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo la difesa erariale svolto attività difensiva dopo il deposito dell’atto di costituzione;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del Testo Unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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