Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1451 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

d’Aracoeli n. 1, presso l’avv. MAISTO Guglielmo, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 43/34/05, depositata il 14 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, il quale ha concluso

per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.P., agente di commercio, propone ricorso per Cassazione – illustrato da memoria – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale gli e’ stato negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999/2001; che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP ed il vizio di motivazione, e’ manifestamente fondato nei sensi appresso indicati;

che, infatti, la sentenza – in cui si afferma che il contribuente e’ soggetto all’IRAP in quanto, nello svolgimento della sua attivita’, “si avvale di alcuni beni strumentali, che comportano quindi un certo impiego di capitali”, e “nell’anno 2001 si e’ avvalso anche (….) delle prestazioni di un collaboratore” – non e’ conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, periodo 1 e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009);

che, pertanto, il giudice a quo ha omesso di accertare, da un lato, se i beni strumentali utilizzati negli anni in contestazione siano stati, o meno, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione, e, dall’altro, se la prestazione del collaboratore (peraltro limitata al solo anno 2001) abbia avuto, o meno, natura occasionale;

che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio sopra riportato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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