Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14509 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 14509 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 19771-2012 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI MILANO con
ordinanza n. 2176/2012 depositata il 02/08/2012 (r.g.
n. 3262/2004) nella causa tra:
IARIA SIMONE;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro

COMUNE DI CAIRATE;

Data pubblicazione: 10/06/2013

- resistente non costitutosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Tommaso BASILE,

il quale chiede

affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Ritenuto che il TAR Lombardia richiede regolamento d’ufficio di
giurisdizione, dopo che il Tribunale di Busto Arsizio ha declinato la
giurisdizione in favore del giudice amministrativo, in relazione a domanda
di risarcimento danni contro l’Amministrazione comunale di Cairate
proposta da Simone lana per omessa chiusura, o segnalazione di
apertura, di un tombino e per violazione dei doveri di vigilanza e controllo
sulla rete stradale e sull’acquedotto comunale;

che il P.G. ha concluso perché sia affermata la giurisdizione del
giudice oridinario.
Considerato che – come si evince dall’ordinanza del TAR Lombardia all’epoca della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio era in vigore l’art.
34 del d.lgs. 31/3/98 n. 80, comma 1, come sostituito dall’art. 7 della
legge n. 205 del 2000, nel testo precedente alla sentenza n. 204 del
2004 della Corte costituzionale, che devolveva al Giudice amministrativo
le controversie in materia di governo del territorio, comprensivo anche
dei meri comportamenti della PA;
che, con la sentenza n. 204 del 2004, la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale di detta norma nella parte in cui
prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.A. delle
controversie «aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i
comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle P.A. e dei
soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia»;
che queste Sezioni Unite, nella ordinanza n. 5926 del 2011, emessa
in fattispecie del tutto simile a questa, hanno affermato che
l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni
che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di
diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice
ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna
della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta
a conseguire la condanna della stessa ad un “facere”, giacché la domanda
non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività
soggetta al rispetto del principio del neminem laedere;
che va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
PQM
la Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice
3

che le parti del giudizio di merito non si sono costituite;

ordinario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite

civili, il 28 maggio 2013.

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