Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14509 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4453-2018 proposto da:

M.M., in proprio e nella qualità di erede di VENTRUCCI

CLAUDINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILLA 7, presso lo

studio dell’avvocato MANUELA OLIVIERI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CORRADO SPINA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 610/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Salerno accoglieva l’appello proposto dall’Inps e rigettava la domanda svolta da M.M. al fine di ottenere l’accertamento del diritto all’accredito contributivo relativamente al periodo dall’1 febbraio 2007 al 30 luglio 2008, per avere il suo defunto marito svolto attività lavorativa alle dipendenze della Cat srl; e ciò allo scopo di ottenere la pensione di reversibilità.

A fondamento della decisione la Corte d’appello sosteneva che la parte appellata, quand’anche avesse ottenuto l’accredito della contribuzione indicata, non avrebbe avuto alcun accesso alle prestazioni pensionistiche perchè non avrebbe raggiunto nè il requisito contributivo minimo delle 156 settimane nel quinquennio precedente la domanda, nè quello dei 730 contributi necessari per l’accesso alla pensione in questione

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.M. con tre motivi ai quali ha resistito l’INPS con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’ordinanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. non avendo la Corte d’appello valutato la possibilità per la signora M. di far ricorso alla contribuzione volontaria che le avrebbe permesso di raggiungere il requisito minimo per la pensione ai superstiti.

1.1- Il motivo è privo di fondamento, risultando invero evidente la mancanza dell’interesse ad agire rilevata in via preliminare dalla Corte d’appello. Ciò in quanto l’interesse che legittima alla proposizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. deve essere attuale e concreto, ossia derivante dal fatto lesivo di una posizione soggettiva protetta ed esistente al momento della decisione. Sicchè a nulla potrebbe rilevare nel caso di specie che la prestazione previdenziale possa essere conseguita con l’eventuale e futuro ricorso ad una diversa contribuzione di natura volontaria. E nemmeno rileva l’asserita scoperta, successiva alla sentenza impugnata, di un’ulteriore posizione assicurativa già accreditata presso l’Inps.

Del resto va rilevato che la sentenza che accerta il difetto di interesse ad agire non preclude alla ricorrente di rivolgere le proprie richieste all’Inps quando venissero a concretizzarsi tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per ottenere la tutela invocata.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 c.c. e della L. n. 1338 del 1962, art. 13, in quanto l’omissione contributiva produceva un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro consistente nella perdita totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica e nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione. E la Corte d’appello non aveva in nessun modo giudicato sullo svolgimento dell’attività lavorativa del signor Ventrucci, defunto marito della ricorrente; mentre il giudice di primo grado aveva riconosciuto lo svolgimento della stessa attività e su tale fattispecie non vi era stata impugnazione da parte dell’Inps per cui la medesima statuizione era passata in giudicato. Sicchè per lo stesso periodo erano dovuti i contributi di previdenza e di assistenza o in subordine la costituzione di rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del 1962, ex art. 13.

3.- Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e conseguente violazione dell’art. 2909 c.c. in quanto la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto della signora M.M. all’accredito contributivo relativamente al periodo in discussione in quanto il marito aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della Cat srl, non avendo l’INPS impugnato tale statuizione sicchè erano dovuti i contributi previdenziali.

4.- I due motivi di ricorso, i quali possono essere trattati unitariamente per la connessione delle censure, sono inammissibili. Anzitutto per la novità delle questioni introdotte in relazione alle tutele previste dall’art. 2126 c.c. e dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13, rispetto alla domanda svolta in giudizio che era limitata all’accertamento del diritto all’accredito contributivo. In secondo luogo perchè, avendo il giudice d’appello escluso in via preliminare l’interesse ad agire della ricorrente, nessun giudicato interno si è potuto formare in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado sui punti in discussione che coinvolgono questioni logicamente successive rispetto a quella (concernente appunto la mancanza di interesse ad agire) su cui è intervenuta la sentenza impugnata. Va inoltre considerato che il ricorso neppure trascrive la sentenza di primo grado rivelandosi pure privo di specificità in relazione all’invocato giudicato.

5.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle processuali liquidate in complessive Euro 2200, di cui Euro 2000 per compensi professionali oltre il 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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