Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14508 del 26/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14508
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18690-2020 proposto da:
B.V.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LILIANA PINTUS;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona de Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 1481/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato
il 20/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
B.V.A.P., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Cagliari che gli ha negato la protezione internazionale; il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I – il ricorso è stato rimesso in notifica il (OMISSIS) a fronte di provvedimento depositato il (OMISSIS) che si dice comunicato il (OMISSIS);
ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, “il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita”;
II. – in base all’art. 369 c.p.c., il ricorrente era tenuto al deposito della copia autentica della decisione, tale essendo, in base alle sue stesse allegazioni, quella comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria;
III. – per converso risulta nella specie depositata la copia analogica della decisione senza l’attestazione della data di avvenuta comunicazione;
ciò rende il ricorso improcedibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021