Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14508 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 14508 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 10332-2011 proposto da:
THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION (MASSACHUSETTS GENERAL
HOSPITAL), PALOMAR MEDICAL TECHNOLOGIES INC., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro2013

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE

350

QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato
SCAPICCHIO CLAUDIA e STERPI MASSIMO che li
rappresentano e difendono unitamente agli avvocati
JACOBACCI FABRIZIO, CAMUSSO ALBERTO, per procure

Data pubblicazione: 10/06/2013

speciali in atti;
– ricorrenti contro

ASCLEPION LASER TECHNOLOGIES GMBH, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRAVERSO
MARIO, per delega a margine del controricorso;

controricorrente

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 55747/2010 del TRIBUNALE di ROMA;
uditi gli avvocati Marco FRANCETTI per delega
dell’avvocato Claudia Scapicchio, Mario TRAVERSO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla
Corte in via preliminare, di voler dichiarare
inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366
c.p.c.; in subordine, di accogliere il ricorso,
dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice
italiano.

studio dell’avvocato NESPEGA ALESSANDRO, che la

Ritenuto che le società statunitensi Palomar Medicai Technologies
v Inc. e The Generai Hospital Corporation propongono regolamento
preventivo di giurisdizione esponendo:
di essere state convenute dalla società tedesca Asclepion Laser
Technologies GmbH davanti al Tribunale di Roma con domanda di
accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali
coperti da brevetto europeo, di cui la seconda società è titolare e la prima

di avere tempestivamente contestato la giurisdizione italiana in
quanto la causa era stata promossa da società estera contro due
convenute anch’esse straniere, non aventi in Italia la sede, neppure
secondaria;
di ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 3 della legge n. 218 del
1995 e dunque, in forza dell’espresso rinvio da questa operato, la
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, ora, il Reg. CE n. 44
del 2001, il cui art. 5, n. 3, non contemplerebbe alcun criterio di
collegamento della causa al foro italiano, del resto – a detta delle
ricorrenti – neppure indicato dall’attrice né tantomeno provato;
che pertanto le ricorrenti chiedono alle SSUU di dichiarare il difetto
di giurisdizione del giudice italiano;
che si è costituita con controricorso la società tedesca, attrice nella
causa di merito;
che, affermata l’applicabilità dell’art. 5, n. 3, del Reg. CE n. 44 del
2001, essa deduce la sicura sussistenza della giurisdizione del giudice
italiano, in riferimento sia alle “frazioni italiane” che alle “frazioni
tedesche” dei brevetti europei vantati dalle ricorrenti;
che le ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza del
28/2/12, cui il ricorso era stato originariamente fissato, prima di essere
tolto dal ruolo, per l’acquisizione di una relazione dell’Ufficio del
Massimario, con provvedimento del Primo Presidente Aggiunto del
21/2/12;
che le parti hanno depositato memoria anche per l’udienza del 28/5;
che il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, ex art. 366
cod. proc. civ., o, in subordine, per il suo accoglimento.
Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal
P.G., va disattesa in quanto il ricorso contiene l’esposizione sommaria dei
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è licenziataria esclusiva;

fatti della causa (e non di quelli accessori), sufficiente a farne capire
l’oggetto;
che, nel merito, l’art. 3 della legge n. 218 del 1995 fa riferimento
alla Convenzione di Bruxelles e successive modificazioni in vigore per
l’Italia, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di
uno stato contraente, e pertanto assume la norma pattizia come criterio
di diritto internazionale privato italiano per stabilire la competenza;

Convenzione o il successivo Regolamento n. 44 del 2001 (come entrambe
le parti mostrano di ritenere), considerato che la norma applicabile (art.
5, comma 3, in entrambi i testi), secondo cui in materia di illeciti civili è
competente anche il giudice del luogo in cui l’illecito è avvenuto, è
sostanzialmente uguale nei due testi;
che è perciò infondata la difesa dei ricorrenti, secondo cui, per il solo
fatto che essi non hanno sede in Italia, dovrebbe escludersi la
giurisdizione del giudice italiano;
che la Corte di Giustizia UE, nella recente sentenza 25 ottobre 2012,
in causa C-133/11, in sede di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione
dell’art. 5, comma 3, del Regolamento ha statuito che la norma citata va
interpretata «nel senso che un’azione di accertamento negativo volta a
far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo
ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione»;
che pertanto, in relazione all’accertamento negativo richiesto da
Asclepion al Tribunale di Roma, va affermata la giurisdizione del giudice
italiano, come giudice del luogo in cui l’illecito può avvenire, da ritenersi
estesa anche alla “frazione tedesca” del brevetto europeo;
che il giudice di merito provvederà anche sulle spese del presente
procedimento.
PQM
la Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la
giurisdizione del giudice italiano, che provvederà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
civili, il 28 maggio 2013.

che non è in questa sede rilevante stabilire se si applichi la

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