Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14508 del 09/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6522/2013 proposto da:

P.A. ((OMISSIS)), rappresentato e difeso da se

medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 39,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SCARFOGLIO;

– ricorrente –

contro

ORMA S.r.l. (p.iva (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante

pro tempore, interveniente a seguito di compravendita tra ORMA

S.r.l. e S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ELVIO STRAPPAFELCI, TAMARA

FATTORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 710/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato P.A., difensore di se medesimo, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ELVIO STRAPPAFELCI, difensore della Soc. ORMA, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 27 marzo 2012 e notificata il 14 gennaio 2013, ha accolto l’appello proposto da S.V., S.A., S.G. e F.F. avverso la sentenza del tribunale di Padova n. 375 del 2005, e nei confronti di P.A..

1.1. Il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda proposta da S.V., proprietario insieme al fratello S.G. di area urbana con sovrastante fabbricato, identificata al N.C.T. del Comune di Padova al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS) (ex (OMISSIS)), nei confronti di P.A., proprietario del fabbricato attiguo, identificato al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), di regolarizzazione delle tre aperture prospicienti la proprietà S..

2. La Corte d’appello, adita da S.V. e dagli eredi di S.G., ha riformato la decisione, ritenendo che le tre aperture, prima della ristrutturazione effettuata dal proprietario P. nel 1995, fossero luci e non vedute. Dalla documentazione fotografica allegata alla CTU risultava che le stesse aperture erano munite di inferriate a maglie strette da cui non era possibile esercitare il prospetto laterale, e che le grate erano apposte nel punto mediano dello spessore del muto.

3. Per la cassazione della sentenza P.A. ha proposto ricorso sulla base di due motivi (??). Resiste con controricorso Orma s.r.l., resasi acquirente in data 2 luglio 2010, dell’area già di proprietà S., attigua alla proprietà P.. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. e ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, che non aveva rilevato il giudicato interno formatosi sull’accertamento compiuto dal giudice di primo grado in ordine alle natura delle aperture e all’apposizione delle inferriate, posto che gli appellanti ne avevano censurato esclusivamente la dimensione, senza contestare la funzione di sicurezza riconosciuta dal Tribunale, nè l’esistenza di aperture-vedute prive di grate sin dall’anno 1938.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 900 c.c. e si contesta che la Corte d’appello aveva accertato che le aperture costituivano luci valutando esclusivamente la dimensione delle inferriate, non invece le caratteristiche oggettive delle aperture.

3. Le doglianze sono infondate.

3.1. Si deve innanzitutto escludere che si sia formato il giudicato interno sull’accertamento relativo alle inferriate.

In linea di principio, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (ex plurimis, Cass. 04/02/2016, n. 2217).

3.2. Nel caso in esame, la questione controversa – se le aperture pacificamente preesistenti alla ristrutturazione effettuata dal ricorrente costituissero vedute o luci – è stata diversamente decisa dai giudici di merito, sulla base della differente valutazione della possibilità di esercitare la veduta.

E’ dunque evidente che la contestazione da parte degli appellanti circa la qualificazione delle aperture come vedute anzichè luci abbia investito la Corte territoriale del potere di rivalutare l’elemento differenziale tra vedute e luci, la possibilità cioè di esercitare agevolmente la prospectio (ex plurimis, Cass. 05/01/2011, n. 233).

L’accertamento devoluto alla Corte d’appello investiva perciò necessariamente la valutazione delle caratteristiche delle inferriate che preesistevano ai lavori di ristrutturazione eseguiti dal ricorrente, mentre era irrilevante la funzione svolta dalle inferriate, che il Tribunale aveva individuato in esigenze di sicurezza.

3.3. Previa corretta ricognizione del principio infirmatore della materia, e con apprezzamento in fatto argomentato congruamente attraverso il richiamo alla documentazione fotografica allegata alla CTU, la Corte d’appello ha accertato che la struttura delle inferriate – per l’ampiezza delle grate e per l’apposizione nel punto mediano dello spessore del muro non permetteva la veduta laterale ed obliqua, e ne ha tratto la conclusione che le aperture dovevano essere qualificate alla stregua di luci e non di vedute.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA