Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14507 del 10/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14507 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 777-2013 proposto da:
ALIMENTARI SCARCIELLO SAS DI ANNUNZIATA & C. (già
F.11i Scarciello di Scarciello Alberto, Salvatore e Antonio snc), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO PICgARDI 4, presso lo
studio dell’avvocato CORRADO PASCASIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO DE MARI, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 10/07/2015

- resistente avverso la sentenza n. 570/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 00777 sez. MT – ud. 20-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La parte contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Napoli con la quale ed è stato rigettato l’appello
della stessa parte contribuente avverso la decisione della CTP di Napoli n.440-352008 (e perciò ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del primo grado di
giudizio proposto dal contribuente), sul presupposto che quest’ultimo fosse stato
tardivamente notificato, rispetto al termine (di giorni sessanta più novanta, per
doversi tenere conto della sospensione dovuta all’istanza di accertamento con
adesione) decorrente dalla data di ricezione dell’avviso di accertamento impugnato, e
cioè il 26.09.2006. Anche con riguardo all’atto notificato in data 27.9.2006 il ricorso
di primo grado sarebbe stato tardivo, secondo la predetta CTR, atteso che il 28.2.2007
coincideva con il 154 0 giorno dall’anzidetta data.
La parte ricorrente ha sostenuto il ricorso con due motivi di impugnazione, il primo
dei quali (il cui rigetto è dirimente della lite, non essendo il secondo riferito al capo
della pronuncia di appello che concerne la tardività del ricorso di primo grado) è
centrato sull’insufficiente motivazione della sentenza e sulla violazione di norme di
diritto che non sono state precisate.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva nella presente sede processuale.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Invero, a fronte dell’affermazione del giudice di appello che —pur riferendo che il
giudice di primo grado aveva asserito essere stato notificato il ricorso di primo grado
in data 26.2.2007- ha dato atto che risultava essere avvenuta detta notifica del ricorso
3

letti gli atti depositati,

introduttivo di primo grado soltanto il giorno 28.2.2007, la parte ricorrente non ha
fornito idonea (ed autosufficientemente dettagliata) allegazione e dimostrazione del
contrario.
Detta affermazione il giudice di appello l’ha implicitamente convalidata alla luce
delle eccezioni di parte pubblica secondo cui l’atto di impugnazione (dal giudicante

La ricevuta esibita dalla parte, datata 26.2.2007 risulta priva di qualsivoglia
riferimento non recando gli estremi degli atti inoltrati”.
A fronte di queste considerazioni, la parte ricorrente si è limitata ad affermare
apoditticamente il contrario, senza fornirne giustificazione alcuna.
Perciò, dovendosi muovere qui dall’assodato presupposto che il ricorso introduttivo
di primo grado è stato notificato soltanto il 28.2.2007, non è chi non veda che il
giudicante ha correttamente evidenziato che —quale che fosse la data di notifica del
provvedimento impositivo, se 26 o 27.9.2006- comunque il ricorso introduttivo di
primo grado sarebbe risultato tardivo ed inammissibile.
Non vi è perciò ragione di ritenere (per quanto la parte ricorrente non giustifichi
debitamente il proprio assunto) che la sentenza di appello sia “insufficientemente”
motivata in ordine al punto della tardività del ricorso di primo grado.
Il ricorso può pertanto essere deciso in camera di consiglio per manifesta
infondatezza.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio (e dato atto che i
motivi di impugnazione sono tre, senza che ciò comporti alterazione della logica a cui
è improntata la proposta del relatore), condivide i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
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erroneamente indicato come “appello”) “è stato spedito in busta chiusa (28.2.2007).

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Depositata in Cancelleria

Così deciso in Roma il 20 maggio 2015

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