Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14507 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2119-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO

SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3836/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettava la domanda avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca da V.A., docente alle dipendenze del predetto Ministero in virtù di numerosi contratti a tempo determinato, diretta a ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.A.;

che il Ministero ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che la ricorrente ha presentato regolare rinuncia al ricorso, mediante atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, ancorchè difetti la prova della notifica della suddetta rinuncia alla controparte;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c., (notifica alle parti costituite o comunicazione degli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venir meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 2259/2013; Cass. n. 11606/2011; Cass. Sez. Un. 3876/2010);

che, pertanto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza richiamata, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che l’intervenuta rinuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

che non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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