Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14507 del 09/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2177/2013 proposto da:

C.M., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato MARCO SERRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DE GIORGI;

– ricorrente –

contro

C.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso lo Studio Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e

difeso dagli avvocati STEFANO MARIO POLIMENO, ANTONIO TOMMASO DE

MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 786/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato MARCO SERRA, con delega orale dell’Avvocato ANTONIO

DE GIORGI difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

uditi gli Avvocati STEFANO MARIO POLIMENO e ANTONIO TOMMASO DE MAURO,

difensori del controricorrente, che hanno il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque,

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 19 novembre 2012, ha accolto l’appello proposto da C.L. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce – sez. distaccata di Maglie n. 342 del 2009 e nei confronti di C.M..

1.1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da C.L. per l’accertamento della proprietà del fondo oliveto facente parte del podere (OMISSIS), in agro di (OMISSIS), censito al fg. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) e accolto la riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto C.M..

2. La Corte d’appello ha riformato la decisione rilevando, in primo luogo, che non sussistevano i presupposti dell’usucapione. C.M. aveva detenuto il fondo di proprietà dell’ERSAP fin dagli anni ‘70, e anche dopo l’assegnazione definitiva a C.L., avvenuta con atto pubblico del 6 ottobre 1983, e non vi era prova di atti di interversione, sicchè difettava l’animus possidendi. Per contro, doveva ritenersi raggiunta la prova della proprietà del fondo in capo a C.L.. Posto, infatti, che non era contestata l’originaria appartenenza del bene all’Ente pubblico l’onere della prova era assolto con la dimostrazione dell’avvenuto acquisto in base a valido titolo, costituito dal citato atto di assegnazione in data 6 ottobre 1983. La Corte d’appello ha rigettato, per mancanza di allegazione e prova, la domanda con cui C.M. aveva chiesto il pagamento delle opere di miglioramento agrario asseritamente eseguite sul fondo.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.M. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso C.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., artt. 948, 1140, 1141, 1144, 1146, 1164, 1158, 1372, 2697, 2721 c.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione e si contesta la qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente, originario convenuto, e il fondo nonchè la valutazione delle prove. Sotto un primo profilo, si lamenta che la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamente ostativa alla configurazione dell’animus possidendi la consapevolezza dell’altruità del bene, e, altrettanto erroneamente, avrebbe affermato l’esistenza della detenzione in assenza di titolo giustificativo ovvero senza la volontaria consegna del bene. Risultava altresì in opponibile a C.M. il contratto di assegnazione del fondo concluso tra l’ERSAP e C.L., trattandosi di res inter alios. Da ciò discendeva che la qualificazione del rapporto tra C.M. e il fondo in termini di mera detenzione era priva di fondamento. Sotto diverso profilo, è contestato il riconoscimento della proprietà del fondo in capo a C.L., in mancanza di assolvimento dell’onere della prova richiesto dall’art. 948 c.c.. Posto infatti che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’ERSAP non poteva essere considerato “comune dante causa” delle parti, sicchè la relativa non contestazione dell’originaria appartenenza del terreno all’ERSAP non sortiva l’effetto di attenuare l’onere probatorio a carico dell’attore.

2. Le doglianza è infondata sotto entrambi i profili.

2.1. La relazione intercorsa tra C.M. e il fondo in contestazione è stata correttamente qualificata in termini di detenzione. Trattandosi di terreno di proprietà dell’ERSAP fino al 1983, per tutto il periodo precedente all’assegnazione definitiva a C.L. neppure poteva configurarsi un possesso ad usucapionem (ex plurimis, Cass. 24/02/2009, n. 4430). Ne deriva che C.M., che si occupava del fondo provvisoriamente assegnato al padre e anche dopo la morte di questi, agiva da mero detentore. La Corte d’appello ha poi rilevato che nel periodo successivo al 1983 la relazione tra C.M. e il fondo in oggetto era proseguita con il carattere della detenzione. Nel 1983 il fondo era stato assegnato definitivamente a C.L., e nel 1989 questi aveva concesso espressamente al fratello C.M. di coltivare il fondo facendone propri i frutti. Non erano intervenuti atti idonei a realizzare l’interversione del possesso. Tale affermazione, che è ineccepibile sul piano dell’applicazione del principio di diritto desumibile dall’art. 1141 c.c., è supportata dall’accertamento in concreto dell’assenza di atti di interversione, e cioè da una indagine di fatto rimessa al giudice di merito che è sindacabile in questa sede solo sotto il profilo del vizio di motivazione, e cioè attraverso la denuncia dell’esistenza di atti di interversione in ipotesi non considerati dal giudice d’appello (ex plurimis, Cass. 28/02/2006, n. 4404). Ma non è questo l’oggetto della censura del ricorrente, il quale assume di avere posseduto sin dal 1971, e quindi neppure allega l’esistenza di atti di interversione, con la conseguenza che la censura non colpisce la ratio decidendi.

2.2. La sentenza impugnata risulta immune dai vizi denunciati anche nella parte in cui ha riconosciuto la proprietà in capo a C.L.. Tenuto conto che non era contestata l’originaria appartenenza del fondo all’ERSAP, il titolo costituito dall’atto con cui nel 1983 l’ERSAP aveva assegnato definitivamente il fondo a C.L. era sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al predetto. Non si comprende, del resto, quale prova potesse e quindi dovesse offrire C.L. se non il titolo con il quale nel 1983 gli era stata trasferita la proprietà.

2.3. Non sussiste all’evidenza il vizio denunciato sub specie di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di motivazione adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l’iter seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. 12/04/2011, n. 8294).

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., artt. 1140, 1141, 1150, 2033, 2041, 2042, 2697 c.c., nullità della sentenza per motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria ed erronea, in relazione alla omessa qualificazione d’ufficio della domanda formulata in via subordinata da C.M. per ottenere il pagamento di indennità a fronte delle migliorie apportate al fondo.

3.1. La doglianza è inammissibile.

La Corte d’appello ha rilevato in primo luogo la genericità della pretesa, di cui non era chiarito il fondamento, e quindi la mancanza di allegazione e prova dei presupposti della pretesa stessa, sia se intesa come azione di pagamento delle migliorie conseguenti ad un rapporto di natura personale, sia se intesa come domanda di arricchimento senza causa. A fronte del duplice rilievo, il ricorrente si limita ad invocare l’applicazione del principio iura novit curia, così censurando la prima ratio, e trascura la seconda e autonoma ratio, riguardante il difetto di allegazione e prova, che è da sola in grado di sorreggere la decisione. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse della censura relativa alla mancata qualificazione della domanda, che se anche risultasse fondata non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione, essendo diventata definitiva l’altra ratio, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso (ex plurimis, Cass. 14/02/2012, n. 2108).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti del raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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