Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14506 del 30/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 30/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 30/06/2011), n.14506
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7508-2010 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 105/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
29/01/09, depositata il 13/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Ministero dell’Interno impugna la sentenza della Corte d’appello di Catania che ha confermato la condanna dello stesso Ministero ad inquadrare la dipendente P.C., nella categoria C3, profilo di direttore amministrativo contabile, con decorrenza dal 16 giugno 2001, ed a corrisponderle le relative differenze retributive.
La P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
L’unico motivo di ricorso contiene censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del contratto collettivo integrativo del Ministero dell’Interno e della dichiarazione congiunta sottoscritta il 13 febbraio 2001.
Il testo di tale contratto tuttavia non è riportato nel ricorso, nè, trattandosi di contratto integrativo, tale mancanza può esser superata con la diretta conoscenza del testo contrattuale da parte di questa Corte, diversamente da quanto avviene per i contratti collettivi di cui si riferisce il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5.
Inoltre, la indicata natura dello strumento collettivo in esame non consente di denunziarne direttamente la violazione e falsa applicazione, potendo questa Corte controllare solo la correttezza dell’interpretazione datane dal giudice del merito.
In conclusione, sussistono plurimi motivi di inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese stante la mancata attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011