Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14506 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14417-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO TOR SAN LORENZO LIDO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. MARCELLO

PISTOIESE 73, presso lo studio dell’avvocato NADIA BONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIZIANA CAPEZZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21381/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

i107/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Roma respingeva l’appello di C.G. contro la sentenza del giudice di pace che ne aveva a sua volta respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato a istanza del Consorzio Tor San Lorenzo Lido, per il pagamento di quote consortili degli anni tra il 2006 e il 2011;

per quanto ancora rileva il tribunale riteneva esistente la legittimazione passiva del C. nonostante l’eccepita cessazione ope legis del consorzio di urbanizzazione alla scadenza stabilita del 31 dicembre 2000; osservava difatti che la durata del Consorzio, costituito nel 1961, era stata prorogata fino al 2050 in base a una deliberazione dell’assemblea straordinaria assunta a maggioranza qualificata; una tal deliberazione era consentita dalla previa modificazione statutaria che aveva eliminato l’obbligo di decidere la proroga col consenso scritto di tutti i partecipanti; pertanto le obbligazioni consortili non erano venute meno quanto al ricorrente, il quale non aveva impugnato la delibera di proroga ed era rimasto, infine, consorziato;

per la cassazione della sentenza, depositata il 7 novembre 2018 e non notificata, C.G. ha proposto ricorso in unico motivo, illustrato da memoria;

il Consorzio ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 870,920,1100,1104 e 36 c.c., nonchè degli artt. 1352 e 1421 c.c.; rammenta che per ritenere esistente l’obbligazione consortile è necessaria l’adesione esplicita al consorzio e sostiene che la modifica della norma statutaria previdente l’unanimità ai fini della proroga non poteva vincolarlo, non avendo egli aderito (per iscritto) alla proroga detta;

ancora il ricorrente osserva che la delibera era da considerare ex officio radicalmente nulla, non solo perchè adottata oltre il termine statutariamente previsto, ma anche perchè assunta a maggioranza anzichè all’unanimità; e difatti lo statuto del Consorzio, esigendo l’unanimità, aveva riconosciuto a ciascun consorziato un diritto soggettivo di disporre della propria qualità, non sopprimibile a maggioranza;

II. – il ricorso è manifestamente infondato;

i consorzi di urbanizzazione consistono in aggregazioni di persone preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi; si tratta come spesso si è detto – di figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicchè il giudice, nell’individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione (ex aliis Cass. n. 25394-19, Cass. n. 9568-17, Cass. n. 7427-12);

III. – la tesi sviluppata dal ricorrente – vale a dire, in pratica, l’inopponibilità della delibera di proroga dell’originario termine di durata del consorzio in conseguenza della mancata sua adesione alla proroga medesima – è errata giuridicamente, ed è anche per certi versi non conducente dinanzi ai fatti accertati in giudizio;

il ricorrente non contesta, in vero, che gli accordi espressi nello statuto solo inizialmente prevedessero la possibilità di proroga della vita del consorzio con deliberazione da adottare all’unanimità, nè che fosse stata poi decisa, in assemblea straordinaria, una modifica statutaria sul punto, con possibilità di decidere la proroga a maggioranza qualificata; non contesta neppure che la delibera di proroga sia stata adottata dopo la modifica statutaria;

non risulta avversata neppure l’ulteriore affermazione della sentenza, costituente accertamento in fatto, per cui il ricorrente mai aveva dismesso la sua qualità di consorziato (id est, era receduto) dopo la modificazione statutaria;

IV. – ebbene non si può affermare che la menzionata delibera fosse nulla, e men che meno che la nullità fosse rilevabile ex officio;

non solo essa (come accertato dal tribunale) era stata legittimata dalla modificazione statutaria, ma deve essere puntualizzato che in ogni caso, anche a voler seguire la premessa del ragionamento del ricorrente, la presunta invalidità di un deliberato assembleare non è mai rilevabile d’ufficio; l’invalidità richiede comunque l’impugnazione a onere del soggetto interessato; in particolare la delibera che si dica assunta in contrasto con lo statuto del consorzio (anche di urbanizzazione) non è nulla ma annullabile, e l’iniziativa si impone ai sensi dell’art. 2377 c.c., essendo il procedimento assembleare pacificamente estensibile anche alle suddette aggregazioni (cfr. altresì Cass. n. 1148 del 2004, resa proprio con riguardo ai consorzi di urbanizzazione, benchè sul connesso tema della possibilità di devolvere o meno in arbitrato l’impugnativa della deliberazione);

V. – ne deriva che è corretta la conclusione del tribunale che ha ritenuto irrilevante la mancata specifica adesione del C. alla proroga;

tale esplicita adesione era irrilevante proprio poichè la delibera di proroga, una volta assunta e non impugnata, vincolava comunque tutti i consorziati;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.600,00 EUR di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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