Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14506 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 14506 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
SAMMARTINO GIUSEPPE DOMENICO, elettivamente domiciliato in
Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dall’avv. Giosuè Furnari, con Studio in Santa Maria di Licodia (CT), via Etna 6, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —

CONTRO
PULVIRENTI ANTONINO e SERIT SICILIA S.P.A. (già MONTEPASCHI
SERIT S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati —

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione Prima
Civile, n. 558/12 del 3 febbraio 2012, depositata il 27 marzo 2012,
non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28
maggio 2013 dal Consigliere Raffaele Botta;
preso atto che nessuno è presente per le parti;
udito il P.M., in persona del Procuratore Aggiunto Dott. Pasquale
Paolo Maria Ciccolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’azione promossa innanzi al Tribunale di
Paternò dal sig. Antonino Pulvirenti nei confronti del sig. Giuseppe

Data pubblicazione: 10/06/2013

Domenico Sammartino per ivi sentir condannare quest’ultimo al pagamento del doppio della caparra dall’attore corrisposta per un preliminare di vendita del 31 gennaio 2006 al quale il convenuto non
aveva adempiuto.
Il Sammartino, nel costituirsi in giudizio, affermava che la vendita
non aveva potuto perfezionarsi a causa dell’ipoteca iscritta sull’immobile dalla Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., ipoteca della quale egli
non era a conoscenza, fino alla visura eseguita dal notaio il 22 mag-

presupposti (avvisi, ruolo, cartelle esattoriali, ecc.). In ragione di
ciò, il convenuto chiedeva il differimento dell’udienza per chiamare
la Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. a tenerlo indenne da quanto egli fosse eventualmente condannato a pagare al Pulvirenti, sostenendo che
la società chiamata in garanzia aveva agito, nell’iscrivere ipoteca,
con negligenza, imperizia, imprudenza e violazione di legge.
La SE.RI.T SICILIA S.p.A. si costituiva all’udienza del 17 aprile 2007
e oltre a contestare la domanda proposta dal Sammartino, eccepiva
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
Il Tribunale, espletata l’istruttoria si pronunciava in favore dell’attore, dichiarando risolto il preliminare di vendita e condannato il
Sammartino al pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi. Quanto alla domanda di garanzia il Tribunale declinava la propria giurisdizione, affermando che tale domanda, in quanto proposta
con citazione notificata il 10 novembre 2006, successivamente
all’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 35, comma 26quinquies, D.L. n. 223 del 2006, avrebbe dovuto essere proposta innanzi al giudice tributario.
L’appello del Sammartino era rigettato dalla Corte d’appello, con la
sentenza in epigrafe, che riteneva corretta la pronuncia del primo
giudice in ordine alla declinatoria di giurisdizione, rilevando, peraltro, che l’appellante non aveva contestato la statuizione relativa
all’azione di risoluzione per inadempimento del preliminare di vendita.
Avverso tale sentenza il Sammartino propone ricorso per cassazione
con unico motivo riproponendo le proprie contestazioni in ordine alla
declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario.
MOTIVAZIONE
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gio 2006, in quanto non gli erano stati notificati gli atti impositivi

1. Con l’unico motivo di ricorso, il Sammartino sostiene che la Corte
di merito ha travisato i fatti di causa, in quanto la domanda da lui
proposta nel giudizio a quo era relativa ad una chiamata in garanzia
e risarcimento del danno causato dal comportamento colposo della
SE.RI.T. circa l’ipoteca illegittimamente iscritta, che aveva impedito
il perfezionamento della vendita compromessa.
2. Il motivo è fondato. Vero è, come ha rilevato il giudice a quo, che
successivamente all’entrata in vigore dell’art. 35, comma 26-quin-

sione 4 agosto 2006, n. 248) – che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie – le controversie
aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di
ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi
dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono devolute alla
giurisdizione del giudice tributario (Cass. S.U. n. 7034 del 2009; nn.
13930 e 14501 del 2010). Ma la domanda proposta dal Sammartino
nei confronti del concessionario non concerneva il rapporto tributario, bensì l’illecito comportamento – causa del danno lamentato e
del conseguente risarcimento preteso – che a giudizio del contribuente il concessionario avrebbe tenuto nel procedere all’iscrizione di
ipoteca: sicché l’indagine sulla legittimità di tale comportamento integrava una mera questione pregiudiziale e non comportava una
causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, che dovesse essere decisa dal giudice giurisdizionalmente competente per materia.
3. Sul punto queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare
che: «Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su
comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello
Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto
una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente
dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano
nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti
posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è
3

quies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (introdotto dalla legge di conver-

pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o
meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. (Nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con cui l’attore aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla notificazione di una cartella esattoriale relativa a tassa automobilistica risulta-

4. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della
Corte d’appello di Catania (argomenta ex Cass. S.U. n. 6102 del
2012), che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase
del giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad
altra Sezione della Corte d’appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2013.

ta non dovuta perché già pagata)» (Cass. S.U. n. 15 del 2007).

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