Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14506 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17379/2013 proposto da

P.A., (OMISSIS), P.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, 13, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

B.A., M.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA R. BOSCOVICH 3, presso lo studio dell’avvocato LELIO PLACIDI,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

F.A., P.C., P.M., P.S.,

P.G., P.E., P.F., L.M.A.,

P.M.A., D.M.G., D.M.L.,

N.M., PE.GI., PE.SU., P.D., P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2891/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza depositata il 30/5/2012 la Corte d’appello di Roma, provvedendo quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 863/07, in riforma della sentenza n. 1712/93 emessa dal Tribunale di Roma, determinò in Euro 700.000,00 il valore del compendio immobiliare attribuito in comunione agli appellanti, che condannò, in solido, al pagamento, in favore dei coeredi non assegnatari, a titolo di conguaglio, della somma di Euro 140.000,00;

ritenuto che avverso la predetta determinazione ricorrono per cassazione P.P. e P.A., allegando due motivi di censura, e che B.A. e M.C. resistono con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione del decisum contenuto sentenza di legittimità in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), stante che la sentenza di annullamento, accogliendo specifico motivo, aveva assegnato al Giudice del rinvio il compito di rideterminare il conguaglio, tenendo conto dell’effettivo valore di mercato dell’immobile, fornendo adeguata motivazione, nel mentre la Corte d’appello si era appiattita sulle conclusioni del CTU, il quale, dopo aver stimato un valore massimo ed uno minimo, si era limitato a tener conto solo dei fattori di detrimento della stima, senza considerare quelli che consigliavano una maggiore valorizzazione dello stabile, collocandosi al minimo ed omettendo di operare una razionale sintesi, nel senso di media ponderale; che, inoltre il Giudice del rinvio non aveva tenuto conto che dal deposito della relazione di consulenza (28 gennaio 2010) al momento della decisione (13 aprile 2012) erano trascorsi circa due anni e mezzo;

considerato che l’esposto motivo non appare meritevole di accoglimento in quanto:

1) avuto riguardo al primo profilo, è da escludere che il Giudice del rinvio non si sia attenuto alle indicazioni rivoltegli da quello di legittimità, avendo assegnato al cespite l’effettivo valore di mercato (la sentenza d’appello cassata si era limitata all’automatico incremento da rivalutazione, secondo gli indici Istat), sulla base dell’apporto di sapere proveniente dal CTU, congruamente articolato e consapevolmente fatto proprio dal giudice;

2) è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016,Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385);

3) la pretesa che nel tempo trascorso dal deposito della relazione alla decisione l’immobile abbia beneficiato d’ulteriore incremento di valore è aspecifica, fondandosi sull’apodittica congettura favorevole, priva di riscontri apprezzabili, ben potendosi, per contro, ipotizzare un decremento di valore, dovuto dalle contingenze di mercato e/o dall’aggravarsi delle già mediocri condizioni di manutenzione;

considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il riparto delle spese, denunziando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale, è inammissibile essendo palesemente diretto a rivedere la statuizione di compensazione, congruamente motivata (natura delle questioni trattate e rapporti intercorrenti fra le parti), nel rispetto del testo normativo applicabile ratione temporis;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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