Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14505 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 30/06/2011), n.14505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3934-2010 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA in persona del vice commissario

straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VACCARO GIUSEPPE, giusta mandato

ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato MANNIAS

ITALA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI

GIOVANNI MATILDE, DI GIOVANNI ETTORE, DI GIOVANNI UMBERTO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1254/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

20/11/08, depositata il 30/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato Vaccaro Giuseppe, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Di Giovanni Umberto, difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello di Catania, impugnata con il ricorso in epigrafe, per ciò che ancora interessa, ha ritenuto che fra B.A., appellante, e il Consorzio di bonifica n. 10 di Siracusa, appellato, dopo la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto al primo la qualifica dirigenziale condannando il Consorzio a pagargli una determinata somma per differenze retributive, fosse intervenuto un accordo in base al quale il Consorzio prestava acquiescenza alla pronunzia concernente la qualifica procedendo al corrispondente inquadramento dal 1 gennaio 2002 mentre per le differenze retributive conseguenti, e spettanti quali arretrati dal 16 febbraio 1983, le parti rimandavano alla misura da determinarsi dai giudici, che altri non potevano esser quindi- secondo la sentenza – che i giudici dell’appello. Così ricostruita la volontà delle parti la sentenza ha pertanto ritenuto infondata l’eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dal Consorzio.

Quest’ultimo impugna ora la sentenza con un unico motivo, recante denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. nonchè omessa motivazione, a conclusione del quale si chiede alla Corte di dire “se il giudice di secondo grado possa in presenza di un accordo sindacale non impugnato con l’appello e tuttavia prodotto con il ricorso introduttivo del giudizio contenente la rinunzia espressa ad ulteriori azioni legale riformare la sentenza di primo grado concordemente recepita ed accettata dalla parti nella statuizione contenente l’accoglimento della domanda nel merito”.

Il B. resiste con controricorso.

Il ricorso è inammissibile per più ragioni concorrenti.

Il testo dell’accordo di cui si discute non è riportato nel ricorso in violazione del canone di autosufficienza.

Il quesito è palesemente inconferente perchè non tiene conto dell’effettivo contenuto della decisione, la quale non ha affatto ritenuto di poter statuire sull’appello in presenza di un accordo transattivo ma ha interpretato l’accordo nei termini limitati soprariassunti.

Infine, il ricorrente contrappone in sostanza la sua interpretazione a quella del giudice di merito ma non indica quali canoni di ermeneutica sarebbero stati violati dalla lettura dell’accordo fatta dalla sentenza.

Il ricorrente deve essere condannato alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30 per esborsi oltre ad Euro 3000 per onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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