Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14505 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 16/06/2010), n.14505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

spa Elettromeccanica Adriatica, elettivamente domiciliata in Roma,

viale dei Parioli 67, presso lo studio dell’avv. LAMBERTI ANTONIO,

che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, spa Prominvestment, Società per

la Promozione degli Investimenti e spa Leasint;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/6/2 010 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione: “rilevato che con ricorso iscritto al NRG 5.95/06 la spa Elettromeccanica Adriatica ha chiesto al TAR del Lazio di voler annullare il decreto con il quale il competente direttore generale del Ministero delle Attività Produttive (oggi dello Sviluppo Economico) le aveva revocato la concessione provvisoria di un contributo per attività industriali;

che in accoglimento del ricorso, il giudice adito ha annullato il provvedimento impugnato con sentenza che il Ministero dello Sviluppo Economico ha appellato unicamente per ragioni di merito e, più precisamente, perche il TAR non aveva tenuto conto dello ius superveniens rappresentato dal D.M. 14 luglio 2000;

che la spa Elettromeccanica Adriatica ha contestato l’ammissibilità e, comunque, la fondatezza del ricorso;

che il Consiglio di Stato si è interrogato di ufficio sull’esistenza o meno della propria giurisdizione e dopo aver dato risposta negativa al quesito, ha riformato la sentenza di primo grado con decisione che la spa Elettromeccanica Adriatica ha impugnato con due motivi, con i quali ha rispettivamente sostenuto che il giudice a quo non avrebbe potuto affrontare la questione per l’intervenuta formazione di un giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione che, in ogni caso, apparteneva al giudice amministrativo anzichè a quello ordinario, perchè la concessione del contributo era stata revocata per ragioni originarie e non per inadempimenti attinenti alla fase esecutiva del rapporto;

che il primo motivo appare manifestamente fondato alla luce delle numerose sentenze con cui queste; Sezioni Unite hanno stabilito, in epoca successiva alla pubblicazione della decisione impugnata, che qualora il giudice di primo grado decida la causa nel merito, riconosce necessariamente la sussistenza della propria potestas iudicandi con una pronuncia suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata dalle parti davanti al giudice di appello, che in mancanza di gravame al riguardo non può, di conseguenza, riesaminare di ufficio la questione, declinando quella giurisdizione che, sia pure per implicito, era stata invece affermata dal giudice a quo (v., tra le ultime, C. Cass.2010/3200);

che nel caso di specie, il TAR ha statuito nel merito e le parti non hanno impugnato per motivi attinenti alla giurisdizione che, pertanto, non avrebbe potuto essere riesaminata di ufficio dal Consiglio di Stato;

che sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”, che trattandosi di affermazioni che il Collegio condivide e ribadisce, il ricorso della spa Elettromeccanica Adriatica dev’essere di conseguenza accolto;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata e le parti rimesse davanti al Consiglio di Stato; che tenuto anche conto del comportamento processuale degli intimati, stimasi equo compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rimette le parti davanti al Consiglio di Stato e compensa integralmente le spese del presente giudizio fra di esse.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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