Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14505 del 15/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14505
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14866/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GADE SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 49/2010 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA
ROMAGNA, depositata il 15/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate procedeva alla liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate con modello unico 2003, ma non versate, dalla societa’ Ga.De srl in amministrazione straordinaria ed in fase liquidatoria. Seguiva l’emissione della cartella di pagamento per Euro 5.072 relativa ad Irpeg anno di imposta 2002.
Contro la cartella di pagamento la societa’ proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che lo rigettava con sentenza del 14.4.2008.
La societa’ Ga.De. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Bologna che lo accoglieva con sentenza del 15.4.2010, annullando la cartella impugnata. Il giudice di appello osservava che, a norma del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5, la societa’ era tenuta alla presentazione, al termine delle operazioni di liquidazione, di un’unica dichiarazione dei redditi relativa a tutta la durata della procedura concorsuale, e pertanto non poteva essere riconosciuta la debenza di tributi calcolati sulla base delle singole dichiarazioni annuali.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 125, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La societa’ non ha depositato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.
Con riferimento alle societa’ in fase di liquidazione, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5, prevede, in forma obbligatoria e non meramente facoltativa, una peculiare modalita’ di presentazione della dichiarazione dei redditi, che non segue l’ordinaria cadenza annuale ma consiste in una dichiarazione unica da presentare al termine delle operazioni di liquidazione, relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della societa’. Ne consegue che la singola dichiarazione annuale e’ stata inutilmente presentata; in ogni caso la societa’ ricorrente era legittimata, anche in sede processuale, a ritrattare la propria dichiarazione annuale, eccependo che essa era stata presentata per errore, e che, pertanto, le imposte che ne risultavano non erano dovute (in senso conforme, sulla emendabilita’ della dichiarazione, Sez. 5, Sentenza n. 2725 del 04/02/2011, Rv. 617259).
Non deve essere pronunciata condanna alle spese poiche’ la societa’ non ha svolto attivita’ difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016