Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14505 del 10/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14505 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 657-2013 proposto da:
CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE (C.A.DO.S), in
persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSSERIA 5 int. 1, presso lo studio dell’avvocato
GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INDUSTRIA COMMERCIO LEGNAMI ED AFFINI – I.C.L.A.
SRL, EQUITALIA NORD Spa (già EQUITALIA NOMOS s.P.a.);

intimati

avverso la sentenza n. 79/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 10/11/2011;

Data pubblicazione: 10/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 00657 sez. MT – ud. 20-05-2015
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La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,
osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello di “CADOS — Consorzio Ambiente Dora
Sangone” -appello proposto contro la sentenza n.72/1312009 della CTP di Torino che
aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente “ICLA srl”- ed ha così annullato
la cartella di pagamento adottata (dalla Equitalia Nomos, siccome concessionaria,
essa pure intimata in giudizio sin dal primo grado) per iscrizione a ruolo di Tariffa
Rifiuti anno 2006.
La predetta CTR —dopo avere premesso che le produzioni n.3,4,5,6 allegate da
CADOS alla memoria 12.5.2009 depositata in sede di primo grado non potevano
ritenersi ammissibili perché tardive rispetto al termine previsto nell’art.32 del
D.Lgs.54611992 e dopo avere premesso che la TIA “presenta tutte le caratteristiche
del tributo”, sicchè l’atto con cui la si pretende, portato a conoscenza del destinatario,
ha natura di atto impositivo- ha motivato la decisione nel senso che la cartella
dovesse ritenersi priva dei requisiti di validità, non recando alcuna indicazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che sono a fondamento della pretesa.
D’altronde, non era stata offerta prova neppure dell’avvenuta notifica del necessario
prodromico avviso idoneamente motivato. All’esito del provvedimento del rigetto
dell’appello, la CTR poneva a carico del CADOS l’onere di rifusione delle spese di
lite del secondo grado.
CADOS ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente ed Equitalia non si sono è difese.

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Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.23 e
dell’art.7 della legge n.546/1992) la parte ricorrente si duole del capo della decisione
con cui sono state ritenute inammissibili le produzioni allegate alla menzionata

dell’udienza di discussione del primo grado).
Il motivo appare astrattamente fondato e tuttavia inammissibile in punto di carenza di
interesse processualmente rilevante: alla Corte infatti non compete di annullare un
provvedimento meramente ordinatorio del processo, in difetto della precisa
identificazione da parte dell’interessato delle ragioni per le quali detto provvedimento
ordinatorio dovrebbe avere decisiva rilevanza ai fini della soluzione della lite,
facendone supporre un esito contrario a quello che il giudicante del merito ha ritenuto
di attribuirgli. Nella specie, la parte ricorrente non chiarisce (in ossequio all’onere di
autosufficienza del ricorso) qual è il contenuto di detti documenti e a quali fini essi
avrebbero dovuto essere considerati dal giudicante nell’ottica della soluzione da
assegnare alla lite.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.71 comma
2bis del D.Lgs.546/1993 e dell’art. l comma 162 della legge n.296/2006) la parte
ricorrente si duole del fatto che il giudicante avesse equivocato sul thema
decidendum, che non concerneva l’impugnazione di una fase di accertamento del
tributo ma di una fase di “riscossione ordinaria della TIA, con riferimento alle
superfici imponibili condotte dalla società ricorrente, sulla base delle denuncia
presentata dalla stessa società” (analiticamente indicate nel provvedimento di
iscrizione a ruolo formato dal Consorzio, con specificazione che esse derivavano
dagli esiti di una transazione definitiva tra la società contribuente ed il comune di
Alpignano nell’anno 1998), siccome parametri di riferimento utilizzati ai fini della
determinazione delle somme richieste in cartella. D’altronde, nella motivazione della
cartella di pagamento (a pag.4, nel quadro descrittivo dei dati identificativi) era fatto
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memoria della CADOS, siccome giudicate tardive (perché depositate all’atto

espresso richiamo all’atto di iscrizione a ruolo emesso il 1.8.2006 ed inoltre la
cartella medesima era stata preceduta dall’emissione (il 1.8.2006 ed a mezzo di
UNIRISCOSSIONI spa) della fattura n.3953 di importo identico a quello portato
dalla cartella, nella quale le superfici di cui trattasi erano state analiticamente
riportate, con le correlate tariffe: e perciò, vuoi per l’uno che per l’altro atto

pretesa, siccome motivata per relationem.
Il motivo appare inammissibilmente formulato.
Se da un canto l’atto di iscrizione a ruolo rimane fase del tutto interna al rapporto tra
Ente impositore e Concessionario (sì che la compiuta motivazione di questo non può
costituire sanatoria dell’omessa motivazione della cartella, che è unico atto della
sequela che viene notificato al contribuente e della cui inidonea motivazione l’Ente
impositore potrà eventualmente chiedere conto al Concessionario medesimo), d’altro
canto non c’è alcuna dettaglio adeguato di parte ricorrente che consenta di ritenere
assolto l’onere che a quest’ultima incombe di chiarire dove, come e quando la
“fattura” di cui si è detto sarebbe stata portata a conoscenza della parte contribuente
nonché versata in causa.
In difetto dei necessari elementi di concreta “prodromicità” dei menzionati atti, e non
essendo stato dettagliato dalla parte ricorrente l’effettivo contenuto della cartella (a
sostegno della contestazione di erroneità del giudizio di inidoneità della motivazione
della cartella medesima), non resta che concludere nel senso che il motivo qui in
esame non può essere esaminato nel suo stretto merito.
Con il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.91 cpc) la
parte ricorrente si duole della regolazione delle spese di giudizio (evidentemente: di
quello di secondo grado) a danno di essa ricorrente medesima, nel mentre esse
avrebbero dovuto essere addebitate —semmai- alla reale soccombente Equitalia
Nomos spa, non avendo il Consorzio “alcuna responsabilità in ordine ad eventuali
vizi dell’atto”.

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prodromico, la parte contribuente aveva perfetta cognizione delle ragioni della

Il motivo appare manifestamente infondato, atteso che la regolazione delle spese
attiene alla “soccombenza”, criterio che —nella fase di appello- non può che
concernere l’alternativa tra accoglimento/reiezione del gravame, che nella specie di
causa è stato appunto proposto da CADOS, perciò correttamente considerato
soccombente.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità e manifesta infondatezza.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2015

Depositata in Cancelleria

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