Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14504 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. III, 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15191-2009 proposto da:

I.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUFFRIDA WALTER, MANCUSO ANTONINO, giusta

procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARDINAL GINNASI 8, presso lo studio dell’avvocato TIBERIO

PIERLUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato VIGNERA G. SILVIO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 302/2009 del TRIBUNALE di NICOSIA,

depositata il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. I.S. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro G. C. avverso:

a) il provvedimento del 24 febbraio 2009, con il quale il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Nicosia, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare introdotta dal G. nei suoi confronti e pendente con il n. 51/2007 R.G.E. Imm., essendo stato il credito per cui si procedeva ad esecuzione forzata da parte del medesimo G. soddisfatto all’esito di conversione del pignoramento intervenuta in altra procedura esecutiva per espropriazione presso terzi introdotta nelle more dal G. in danno dell’ I., ha liquidato al G. le spese della procedura esecutiva immobiliare, fissando per il prosieguo l’udienza del 24 aprile 2009;

b) il successivo provvedimento del 24 febbraio 2009, reso in detta udienza, con cui lo stesso Giudice dell’Esecuzione ha così disposto, per quanto risulta da attestazione del cancelliere in calce al primo provvedimento, prodotto in copia autentica in una con il ricorso dal ricorrente: “conferma e rende definitive le statuizioni contenute nel su esteso provvedimento, dichiara l’estinzione del processo esecutivo subordinatamente al pagamento al creditore della somma come sopra liquidata. Ordina al verificarsi di tale circostanza, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Enna, con esonero da responsabilità, la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare del 5.12.2007, trascritto il 16.01.2008 ai nn. 671/563”.

p.2 Il G. ha resistito con controricorso.

p.3. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il resistente ha depositato memoria tardivamente il 2 maggio 2011.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. – che si riproduce di seguito integralmente con l’annotazione fra parentesi quadra e con sottolineatura di un’espressione che si deve intendere omessa, perchè scritta per errore materiale – si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile contro entrambi i provvedimenti, perchè:

aa) il primo di essi appare privo del carattere definitività necessario (in una con quello della decisorietà) perchè sia consentito l’accesso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, in quanto avverso di esso sarebbe stato esperibile un diverso mezzo di impugnazione, rappresentato dall’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 512 c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006 dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), n. 9 convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005: il detto provvedimento, infatti, è riconducibile all’ambito dell’art. 510 c.p.c., avendo avuto la funzione di liquidare, in applicazione dell’art. 95 c.p.c. (sulla relativa problematica, si veda ampiamente Cass. n. 3283 del 2003), le spese della procedura esecutiva immobiliare a favore del creditore procedente. Come tale avrebbe dovuto essere opposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c., secondo quanto previsto dall’art. 512 nel testo indicato;

bb) il secondo provvedimento a sua volta, in quanto confermativo del primo (e non dichiarativo dell’estinzione per rinuncia, come vorrebbe il ricorrente, atteso che l’estinzione è condizionata al pagamento spontaneo, sicchè, in pratica, sarebbe dovuta conseguire alla definizione dell’esecuzione in via satisfattiva, secondo quanto disposto dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi del citato art. 510 c.p.c., comma 1), non può che risentire della stessa natura di esso e, dunque, anch’esso, ammesso che ne fosse possibile l’esperimento (circostanza su cui avrebbe avuto rilevanza l’eventuale consolidamento o meno del primo provvedimento per effetto, rispettivamente, della mancata proposizione ovvero della proposizione del rimedio dell’art. 617 c.p.c. o della perdurante ammissibilità – per mancato decorso del termine – del detto rimedio), avrebbe dovuto impugnarsi con l’opposizione prevista dall’art. 512 c.p.c.. Queste conclusioni si giustificano in continuità con l’orientamento formatosi nella giurisprudenza della Corte con riguardo al regime dell’art. 512 c.p.c. anteriore alla novellazione del 2006, allorquando quella norma prevedeva un apposito mezzo di tutela, costituito dalla cd. opposizione in sede di distribuzione, non riconducibile all’art. 617 c.p.c. (si veda Cass. (ord.) n. 789 del 1994, secondo cui Poichè nel procedimento esecutivo l’onere delle spese processuali non segue il principio della soccombenza, come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all’esecuzione, il provvedimento di liquidazione delle spese, ancorchè autonomamente emesso dal giudice della esecuzione, non ha contenuto decisorio ma solo una funzione di verifica del relativo credito del tutto analoga a quella che il giudice della esecuzione compie per il credito per cui si procede (ed i relativi interessi) ai fini del progetto di distribuzione e dell’assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati e, potendo essere, conseguentemente, contestato nella forma dell’opposizione prevista dall’art. 512 cod. proc. civ., non può essere impugnato con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.; in senso conforme: Cass. n. 4653 del 1998; n. 8634 del 2003. E’ da rilevare che, non essendosi in presenza di estinzione dell’esecuzione per rinuncia – e nemmeno per inattività – ed essendo anzi l’esecuzione rimasta pendente, non avendo il qui ricorrente provveduto al pagamento della somma liquidata, non ricorrono in alcun modo situazioni come quelle scrutinate da Cass. n. 481 del 2003).

3.1. – Il ricorso, inoltre, quanto al secondo provvedimento sarebbe anche improcedibile – ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – per mancata produzione della sua copia autenticala di essi non risulta prodotto in copia autenticai, dato che tale non è la annotazione fattane in calce al primo dal cancelliere, evidentemente in funzione del rilascio della copia esecutiva dello stesso”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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