Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14504 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22101-2020 proposto da:

STUDIO PETRINA SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA s.r.l., in

liquidazione – RICORSO NON DEPOSITATO NEI TERMINI DI LEGGE;

– ricorrente non costituito –

contro

B.G.A., titolare dell’omonima impresa individuale

domiciliato in Roma, Via Condotti, 91, presso lo studio

dell’avvocato Stefano Sargenti, rappresentato e difeso dall’avvocato

Mario Scammacca;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2523/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/11/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART. 369 C.P.C. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 31/01/2020 e il ricorso (pur considerando la sospensione dei termini dal 9/3/2020 all’11/5/2020 disposta, in ragione della pandemia, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito dalla L. n. 27 del 2020 e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, convertito dalla L. n. 40 del 2020) non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie

– nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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