Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14504 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6253/2011 proposto da:

LANIFICIO TOP WOOL SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 29,

presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentato e difeso

dagli avvocati RAIMONDO FULCHERI, ANDREA BODO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2010 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica effettuata presso la societa’ Lanificio Top Wool s.r.l., conclusa con processo verbale di constatazione del 20.12.2006, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento con il quale contestava alla societa’ verificata l’evasione dell’Iva attuata con il seguente meccanismo: la societa’ Lanificio stipulava, con la societa’ tedesca Ideal Car Charter International Gmbh, tre contratti di leasing relativi ad autovetture che la societa’ Lanificio sceglieva presso tre concessionarie italiane e che le concessionarie vendevano alla societa’ tedesca Ideal Car, senza applicazione dell’Iva trattandosi di cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 41, convertito nella L. n. 427 del 1993; la societa’ Ideal Car cedeva in locazione le predette autovetture alla societa’ italiana Lanificio, emettendo per ciascun veicolo un’unica fattura di importo corrispondente al pagamento integrale ed anticipato dei canoni di locazione, con applicazione di Iva che, non essendo soggetta, in base alla legislazione tedesca, a limitazioni di rimborsabilita’, veniva direttamente ceduta in fattura alla stessa Ideal Car, con conseguente pagamento del canone di locazione al netto dell’imposta; secondo l’Ufficio tali operazioni erano riconducibili ad una compravendita diretta degli autoveicoli intercorsa tra la societa’ Lanificio e le concessionarie italiane, con l’interposizione formale della societa’ tedesca ai fini di elusione dell’iva comunitaria. Contro l’avviso di accertamento la societa’ Lanificio proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Biella che lo accoglieva con sentenza del 19.10.2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Torino, che lo accoglieva con sentenza del 2.2.2010.

Contro la sentenza di appello la societa’ Lanificio srl propone ricorso per i seguenti motivi: 1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto provata la simulazione, contestata mediante l’unico elemento indiziario riferito alla mancata prova del fisico trasferimento in (OMISSIS) dei tre autoveicoli oggetto di locazione; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla inopponibilita’ alla societa’ Lanificio della contestata mancanza di prova in ordine al fisico trasferimento in (OMISSIS) dei mezzi; 3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame di tutti gli elementi forniti dalla societa’ ricorrente ai fini della confutazione degli elementi presuntivi posti a base della tesi della simulazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque infondato il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso da trattare congiuntamente, tutti attinenti al vizio di motivazione, sono infondati.

La Commissione tributaria regionale ha osservato che, ai fini della non imponibilita’ della cessione intracomunitaria, della L. n. 427 del 1993, art. 41, comma 1, lett. a), esige che sia effettuato il trasporto o la spedizione del bene esente nel territorio dell’altro Stato membro; nel caso in esame il giudice di merito ha rilevato che non vi era alcuna prova che gli autoveicoli oggetto di locazione fossero stati materialmente trasportati in (OMISSIS), presso l’acquirente Ideal Car, prima della loro consegna in locazione finanziaria all’utilizzatore italiano societa’ Lanificio; al contrario vi era agli atti documentazione della Polizia stradale di Monaco di Baviera attestante che la presenza fisica degli automezzi in questione, ai fini della immatricolazione in (OMISSIS), era stata richiesta soltanto nel novembre del 2001, mentre le cessioni erano avvenute nel 1999; inoltre risultava che le autovetture erano state direttamente cedute dalle concessionarie alla societa’ italiana Lanificio.

Le argomentazioni svolte dal giudice di merito sono esaurienti, prive di vizi logici e denotano un buon governo della prova di tipo presuntivo. Le censure svolte dalla societa’ ricorrente non individuano profili di contraddittorieta’ o di illogicita’ della motivazione, ma propongono difformi valutazioni di merito, non ammesse nel giudizio di legittimita’, in ordine alle risultanze probatorie acquisite.

La societa’ ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 7.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 7.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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