Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14504 del 10/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14504 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 564-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
GUARNIERI MARTINO;
– intimato avverso la sentenza n. 533/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 14/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 10/07/2015

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello di Guarnieri Martino -appello proposto
contro la sentenza n.138/0812008 della CTP di Salerno che aveva respinto il ricorso
della parte contribuente contro avviso di recupero credito di imposta per l’anno
2006- ed ha così riconosciuto legittima la compensazione di credito di imposta per il
periodo in considerazione derivante dall’avvenuta sostituzione, con un’auto
acquistata usata, di un’altra autovettura in precedenza acquistata con il godimento del
medesimo beneficio e poi rivenduta prima della scadenza del quinquennio previsto
dal comma 7 dell’art.8 della legge n.388/2000.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la menzionata norma, “nella
sua interpretazione letterale, non specifica la novità dell’acquisizione prevedendo
soltanto l’acquisizione di beni della stessa categoria di quelli agevolati, con
rideterrninazione del credito d’imposta, rappresentando ipotesi diversa e residuale
rispetto alla normativa generale agevolativa”. In tal modo, la legge prevede una
ipotesi di “sopravvivenza del credito di imposta” anche se il bene agevolato venga
dismesso ante tempus, con sostituzione di altro bene della stessa categoria, “non
necessariamente nuovo”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (improntato alla violazione degli art.8 della legge
n.388/2000) la Agenzia ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia
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letti gli atti depositati,

omesso di considerare che la disciplina dettata dall’art.8 dianzi menzionato considera
come beni oggetto dell’investimento agevolabile solo quelli che presentano il
requisito della “novità”, costituendo beni di rinnovo tecnologico e non di mera
sostituzione. Perciò, anche nell’ipotesi specifica prevista nel comma 7 della norma,
non può non restare escluso dall’agevolazione il bene a qualunque titolo già

caso, il giudicante avrebbe dovuto fare applicazione della specifica disposizione che
prevede la “rideterminazione del credito di imposta”…escludendo il costo non
ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte eccedenti i costi delle nuove
acquisizioni”, rideterminazione che la parte contribuente si era astenuta
dall’effettuare.
Il motivo è fondato e da accogliersi.
Le parti rilevanti della menzionata disciplina prevedono, infatti, che:”Per nuovi
investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli
articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, , destinati a
strutture produttive gia’ esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di
cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le
dismissioni effettuate nonche’ gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta,
relativi a beni d’investimento della stessa struttura produttiva”; ed inoltre che:
“Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in
funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta e’ rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo
di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della
stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta e’ rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte
che eccede i costi delle nuove acquisizioni”.
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utilizzato,vuoi da parte del cedente vuoi da parte di qualunque altro soggetto. In ogni

Orbene, non è chi non veda che la legge, riferendosi a “beni della stessa categoria di
quelli agevolati”, non può che considerare tutti gli attributi dei beni oggetto di
investimento rilevanti ai fini del godimento dell’agevolazione di cui qui si discute,
giacchè altrimenti sarebbe troppo agevole sistema —onde far partecipare
all’agevolazione un bene privo di detti requisiti- quello di provvedervi tramite la

con successiva rivendita e sostituzione di un bene carente dei requisiti stessi.
Ed in specie, non può che risultare imprescindibile (anche nella specie disciplinata
dal menzionato comma 7) il requisito della novità, essendo noto che la ratio della
complessiva previsione qui in esame è proprio quella di incentivare il rinnovo
tecnologico delle attività di impresa ivi considerate, siccome è fatto chiaro dalla
locuzione “acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
testo unico delle imposte sui redditi”.
Non resta perciò che ribadire anche in questa sede l’insegnamento secondo cui:”In
tema di agevolazioni fiscali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi
dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, concesse mediante credito d’imposta,
e nei limiti complessivi di spesa previsti dal comma 1 dell’art. cit., il criterio di
determinazione dell’investimento netto agevolabile si ricava dal costo di acquisizione
di beni strumentali nuovi, purchè compresi negli artt. 67 e 68 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, deducendo il ricavato delle cessioni e dismissioni effettuate, nonché gli
ammortamenti del periodo d’imposta relativi ai beni d’investimento della struttura
produttiva utilizzata, a qualunque proprietario appartenenti e dunque da qualunque
soggetto operati, mirando la norma ad agevolare gli investimenti nuovi e non quelli
destinati a compensare l’obsolescenza di beni strumentali utilizzati nel periodo preso
in considerazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17963 del 24/07/2013).
La pronuncia impugnata non ha fatto dunque corretta applicazione della norma
richiamata e merita cassazione, sicché la Corte potrà anche provvedere nel merito
della lite, respingendo l’impugnazione del provvedimento impositivo, atteso che non
pare necessiti ulteriore acquisizione di elementi di fatto.
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complessa operazione consistente nell’acquisto di un bene provvisto di detti requisiti

In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in €
1.200,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di
merito.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2015

Depositata in Cancelleria

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

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