Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14504 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7029/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.P., rappresentata e difesa, per procura speciale in

clace al ricorso, dall’avv. DELL’ORCO Leonardo, presso il cui studio

legale, sito in Termoli alla via IV Novembre, n. 2, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 498/02/2018 della Commissione tributaria

regionale del MOLISE, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 29/01/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata con riferimento ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Larino, Sezione staccata di Termoli, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello agenziale ritenendo di condividere la sentenza di primo grado che aveva escluso la tassabilità di tale provvedimento giudiziale la cui originaria esecutività era stata successivamente sospesa.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre con un unico motivo l’Agenzia delle entrate, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni della controricorrente di inammissibilità del ricorso agenziale.

2. Quello proposto con riferimento al principio di autosufficienza postulato dall’art. 366 c.p.c. è infondato in quanto il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

3. Quello proposto con riferimento all’invalidità del provvedimento impositivo, in quanto sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri, è manifestamente inammissibile per novità della questione introdotta con l’eccezione in esame, che andava peraltro dedotta come vizio di omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con ricorso incidentale.

4. Venendo al merito, con il motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e Tariffa, art. 8 – Parte Prima allegata al TUR.

5. Il motivo è fondato e va accolto.

6. Presupposto dell’imposta è la originaria natura esecutiva del provvedimento giudiziale (vale a dire, il decreto ingiuntivo con clausola di provvisoria esecutorietà) con la conseguenza che resta del tutto indifferente la successiva sospensione giudiziale di quella esecutorietà (arg. da Cass., n. 12736 del 2014 e n. 12023 del 2018, in tema di sospensione della provvisoria esecuzione di sentenza di condanna; cfr., inoltre, Cass. n. 11663 del 2001, n. 21160 del 2005, n. 13315 del 2006 e n. 17808 del 2017, nonchè Cass. n. 12480 del 2018). Ed invero, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non è idoneo ad incidere sul predetto avviso di liquidazione, stante la perdurante esistenza del decreto di condanna al pagamento di somme che ne rappresenta il fondamento, con salvaguardia dell’eventuale diritto al rimborso spettante al contribuente. D’altro canto, che la mera sospensione dell’efficacia esecutiva di quel decreto non sia in grado di modificare le conclusioni qui raggiunte lo si ricava dal rilievo che il presupposto del tributo non si ricollega all’efficacia esecutiva del provvedimento monitorio ma, per l’appunto, all’esistenza di un titolo giudiziale che, al momento della sua emissione, era comunque soggetto a registrazione. In questa direzione milita, del resto, il contenuto testuale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, secondo cui “(…) i decreti ingiuntivi esecutivi (…) sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”. Previsione sulla cui legittimità costituzionale si è più volte pronunziata la Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 198/1976, Corte Cost. n. 203/1988, Corte Cost. n. 13/2008). Da ciò la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, ultima parte.

7. Conclusivamente, la sentenza della CTR, che ha erroneamente ritenuto non sussistente il presupposto dell’applicazione dell’imposta di registro in ragione dell’intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, va cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente, che va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, mentre vanno compensate quelle di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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