Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14504 del 09/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19087/2012 proposto da:

G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

STATILIO OTTATO 8, presso lo studio dell’avvocato DANIELA MARIA

SEDDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BALDACCHINO;

– ricorrente –

contro

PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, emessa il

30/01/2012 e depositata il 03/02/2012 relativa al R.G.V.G. n.

330/2011 Cron. 191/2012 Rep. 22/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva:

G.G. presentò opposizione nei confronti del decreto con il quale il P.M. presso il Tribunale di Caltanissetta gli liquidava compenso per l’attività di consulente dal medesimo svolta.

Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento del 2 febbraio 2012 rigettò il ricorso.

Contro tale provvedimento il G. ha proposto ricorso in cassazione unicamente nei confronti del Pubblico Ministero presso il tribunale di Reggio Calabria.

E’ quindi necessario integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia (per la qualificazione del Ministero della giustizia quale parte necessaria del procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, cfr., ex multis, Cass., 30/01/2013, n. 2179; Cass., 4/3/2016, n. 4266).

PQM

 

rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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