Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14503 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. III, 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4229-2009 proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANGELO SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato ZIMATORE VALERIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO,

rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICA PALLONE, CARBONE

GIACOMO, giusta Delib. Giunta Provinciale n. 68 del 2009, e giusta

procura a margine del controricorso;

– coatroricorrente –

avverso la sentenza n. 464/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 19.6.08, depositata il 28/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Valerio Zimatore che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Arcangelo Guzzo (per delega

avv. Giacomo Carbone) , che si riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. S.C. ha proposto ricorso per cassazione contro l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro avverso la sentenza del 28 giungo 2008, con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello da lui proposto contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da detta Amministrazione avverso un precetto di pagamento intimato da esso ricorrente sulla base di un titolo esecutivo giudiziale.

Al ricorso ha resistito con controricorso l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 30-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

3.1. – L’unico motivo prospettato dal ricorso si fonda sul contenuto delle sentenze rese in un giudizio intercorso fra le parti all’esito della definizione del quale si sarebbe formato il titolo esecutivo, posto a base dell’esecuzione forzata opposta e rappresentato dalla combinazione fra la sentenza in quel giudizio resa in primo grado, recante, per quanto si asserisce nel ricorso, condanna al pagamento di una parte della somma originariamente ingiunta a favore del qui ricorrente con il decreto ingiuntivo che aveva originato il giudizio, e la sentenza di appello, che aveva rigettato l’appello da lui proposto relativamente al disconoscimento della debenza della parte residua. Il contenuto dell’una e dell’altra sentenza avrebbe determinato la debenza della somma oggetto della condanna disposta dalla sentenza di primo grado e l’infondatezza della ragione posta a sostegno dell’opposizione all’esecuzione dall’Amministrazione Provinciale, che era stata basata sulla circostanza che nelle more del giudizio di primo grado proprio la parte della somma ingiunta, che sarebbe stata oggetto della condanna da parte dell’indicata sentenza di primo grado, confermata sul punto da quella di appello, era stata spontaneamente pagata dall’Amministrazione Provinciale.

Detta infondatezza, disconosciuta dalla sentenza qui impugnata e già da quella resa in questo giudizio in primo grado, sarebbe emersa sotto il profilo che, essendo detto pagamento avvenuto prima della pronuncia della sentenza di primo grado resa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento della stessa somma che ne era stata oggetto, la sua efficacia di fatto estintivo del credito per essa avrebbe dovuto farsi valere in sede di impugnazione della detta sentenza, che, invece, non era stata impugnata sul punto dall’Amministrazione, con la conseguenza che la deducibilità del pagamento era rimasta esclusa per la formazione del giudicato sulla statuzione condannatoria una volta intervenuta la sentenza di appello ed era preclusa nella sede del giudizio di opposizione all’esecuzione quale fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo ed anzi negato dalla cosa giudicata.

3.2. – Ora, per apprezzare il motivo di ricorso così prospettato la Corte dovrebbe essere stata messa nella condizione di poter esaminare sia la sentenza resa in primo grado nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia la sentenza resa in quel giudizio in grado d’appello. Ciò, al fine di riscontrare in primo luogo se le allegazioni sul loro contenuto prospettate dal ricorrente trovino in esse rispondenza in fatto e, in secondo luogo, se effettivamente dette sentenze e particolarmente la sentenza d’appello abbiano determinato le conseguenze giuridiche che il ricorrente loro attribuisce, particolarmente quanto al giudicato sulla debenza della somma poi precettata, che, naturalmente supporrebbe l’omessa considerazione del pagamento spontaneo fatto dall’Amministrazione Provinciale.

Sennonchè, il ricorso non fornisce l’indicazione specifica ai sensi del citato art. 366 c.p.c., n. 6 di dette sentenze, secondo i criteri richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte (per cui si vedano Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, fra tante) poichè non solo non indica come e dove nelle fasi di merito esse vennero prodotte, ma nemmeno precisa se e dove siano state prodotte in questa sede di legittimità. Donde l’inosservanza del requisito previsto dalla citata norma.

3.3. – Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi inammissibile”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali parte ricorrente muove rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle.

Infatti, con un primo rilievo si sostiene che a pagina 2 del ricorso si sarebbe fatta indicazione delle sentenze cui allude la relazione ed in particolare della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1308/96, ma tale indicazione si limita alla menzione di essa e del suo decisimi: non si comprende come essa possa essere ritenuta satisfattiva del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366, n. 6. La dimostrazione al riguardo avrebbe richiesto la spiegazione al lume delle puntualizzazioni della giurisprudenza richiamata dalla relazione di come esse possano ritenersi soddisfatte, ma parte ricorrente non svolge alcuna attività in proposito, nel senso che omette di confrontarsi con detta giurisprudenza.

Con un secondo rilievo si assume nella sostanza l’irrilevanza del requisito di cui all’art. 366, n. 6, perchè “l’atto processuale (sentenza) di cui si discute non è posto a fondamento o a sostegno delle censure prospettate nel ricorso, nè la sua valutazione è condizione essenziale ai fini della decisione del ricorso per cassazione”. Senonchè tale assunto è poi sostenuto assumendosi che non è controverso tra le parti, nè è posto in discussione dalla sentenza impugnata” che sulla sentenza n. 1308/96 si fosse formato il giudicato, nonchè sulla deduzione che il motivo non censura la valutazione effettuata dal giudice di merito nella sentenza impugnata.

Ora, tali assunti mostrano che non si percepisce la dimensione di requisito di contenuto-forma del requisito di cui all’art. 366, n. 6, siccome lumeggiata dalla indicata consolidata giurisprudenza: esso è prescritto a pena di inammissibilità e, dunque, non può essere integrato, conforme a quanto richiedeva la giurisprudenza sul principio di autosufficienza (di cui costituisce il precipitato normativo), attraverso elementi desunti aliunde rispetto al ricorso, come qui si vorrebbe.

p.3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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