Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14503 del 26/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22096-2020 proposto da:
TEDA CAPITAL SRL – RICORSO NON DEPOSITATO NEI TERMINI PREVISTI DALLA
LEGGE;
– ricorrente non costituito –
contro
ASL (OMISSIS) – CENTRO REGIONE CAMPANIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Dott. V.C., elettivamente
domiciliato in Roma, via A. Depretis 60, presso lo studio
dell’avvocato Donatella Cerè, rappresentata e difesa dall’avvocato
Immacolata Troianiello;
– resistente –
avverso la sentenza n. 11856/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 19/12/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/04/2021 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART. 369 C.P.C. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 20/01/2020 e il ricorso (pur considerando la sospensione dei termini dal 9/3/2020 all’11/5/2020 disposta, in ragione della pandemia, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito dalla L. n. 27 del 2020 e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, convertito dalla L. n. 40 del 2020) non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021