Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14503 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 16/06/2010), n.14503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –
Dott. FIORE Francesco Paolo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
Fuji Film Medicai Sistem s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma,
via dei Gracchi 187, presso lo studio dell’avv. Magnano Giovanni di
San Lio, rappresentata e difesa per mandato in atti dall’avv. Nicolò
D’Alessandro;
– ricorrente –
contro
Carestream Health Italia s.r.l., elettivamente domiciliata in
Caserta, via G. M. Bosco 4, presso lo studio dell’avv. Adinolfi
Luigi, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– controricorrente –
Azienda Unita Sanitaria Locale n. (OMISSIS);
– intimata –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/6/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del PG, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Gambardella Vincenzo, che ha concluso per la
dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la AUSL (OMISSIS) ha indetto una gara pubblica per la fornitura in tre lotti di apparecchiature e materiale radiodiagnostico; che non avendo ottenuto l’aggiudicazione del secondo lotto, la s.r.l. Carestream Health Italia si è rivolta al TAR Sicilia, sezione di Catania; che il giudice adito ha accolto il ricorso perchè la valutazione di congruità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria Fuji Film Medicai Sistem non era stata fatta dall’organo competente, ma dal responsabile del servizio d’ingegneria clinica; che in esplicita esecuzione della suindicata sentenza, il direttore dell’AUSL ha emanato un nuovo provvedimento con cui ha riconfermato l’aggiudicazione del secondo lotto alla Fuji Film; che la Carestream ha presentato allora un secondo ricorso al TAR, concludendo per l’annullamento di tutti gli atti della procedura e dei contratti stipulati con la Fuji;
che quest’ultima ha notificato istanza ex art. 41 c.p.c. chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare che la richiesta di annullamento dei contratti esorbitava dalla giurisdizione del TAR;
che la Carestream ha depositato controricorso con il quale ha fatto presente di avere già rinunciato alla predetta domanda;
che il PG ha concluso per la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;
che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che la Carestream ha dimostrato di avere realmente rinunciato alla domanda relativa ai contratti, continuando ad insistere soltanto sull’annullamento degli atti interni alla fase di evidenza pubblica;
che trattasi di richiesta rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, sulla cui estensione la recente C. Cass. 2010/2906 aveva comuunque avuto già modo di stabilire che il giudice amministrativo adito per l’annullamento dell’affidamento di un appalto, può conoscere pure della domanda di privazione degli effetti del contratto conseguentemente stipulato con il concorrente prescelto in modo illegittimo in “tutte le controversie in cui la procedura di affidamento sia intervenuta dopo il dicembre 2 0 07, data dell’entrata in vigore della (direttiva CE n, 66/2007) e, comunque, quando la tutela delle due posizioni soggettive sia consentita dall’attribuzione della cognizione di esse al giudice anmministrativo nelle materie di giurisdizione esclusiva e possa essere effettiva solo attraverso la perdita di efficacia dei contratti conclusi dall’aggiudicante con l’aggiudicatario prima o dopo l’annullamento degli atti di gara, fermo restando il potere del giudice amministrativo di preferire, motivatamente ed in relazione agli interessi generali e pubblici oggetto di controversia, un’eventuale reintegrazione per equivalente, se richiesta dal ricorrente in via subordinata”; che il successivo D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 ha poi modificato il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244 (ed codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) nel senso di aggiungervi la previsione che “la giurisdizione esclusiva (del giudice amministrativo) si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative”;
che le particolarità della fattispecie concreta consigliano di compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.
PQM
La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010