Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14503 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2635/2011 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TONIOLO 6,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MORERA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO RECCHINO giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2009 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 03/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MORERA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di L.L. un avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), (vigente ratione temporis), accertava una maggiore Irpef dovuta a titolo di plusvalenza realizzata mediante la vendita di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ceduto in data 12.12.2000 alla societa’ Attrezzature Meccaniche Speciali srl per il corrispettivo di Lire 340.000.000.

Contro l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che lo accoglieva con sentenza n. 97 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Torino che lo accoglieva con sentenza del 3.12.2009. Il giudice di appello riteneva la natura edificatoria e non agricola dei terreni in oggetto, anche se destinato dallo strumento urbanistico generale a viabilita’ e parcheggio.

Contro la sentenza di appello L.L. denuncia con unico motivo falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b) e L. n. 248 del 2006, art. 36, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: i terreni in oggetto, proprio in base allo strumento urbanistico, avevano una destinazione (sedime stradale e parcheggio pubblico) di per se’ ostativa a qualsiasi impiego di tali superfici a scopo edificatorio.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

Questo Collegio condivide l’orientamento, largamente prevalente, della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (quali parcheggi, strade, verde pubblico attrezzato) incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialita’ edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d’inedificabilita’ assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venir meno l’originaria natura edificabile. Pertanto la cessione di tali aree a titolo oneroso e’ idonea a determinare l’insorgenza di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), dovendosi considerare che non sussiste alcun elemento interpretativo dal quale desumere che l’espressione “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria”, contenuta nella norma citata, possa tradursi nella piu’ restrittiva accezione di “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria residenziale” (Sez. 5, Sentenza n. 15320 del 19/06/2013, Rv. 627165; Sez. 5, Sentenza n. 14763 del 15/07/2015, Rv. 636122; Sez. 5, Sentenza n. 5161 del 05/03/2014, Rv. 629722).

Il ricorrente delle essere condannato al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 7.500 oltre eventuali spese prenotate a debito.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 7.500 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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