Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14503 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/06/2017, (ud. 14/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14503

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3622/2013 proposto da:

C.L., (OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

D.M.L. (OMISSIS), CA.GI. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentati e difesi

dall’avvocato PASQUALE LAMBIASE;

– ricorrenti –

contro

c.g., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA NEGRETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE DILENGITE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2408/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 5/6/1996 Ca.Ma. conveniva in giudizio c.G., coniuge di c.a., deceduto il (OMISSIS) deducendo:

– che con testamento olografo il marito aveva nominato erede universale la nipote c.g. attribuendo ad essa attrice l’usufrutto sull’intero patrimonio;

– che le disposizioni testamentarie avevano leso la quota di legittima ad essa spettante quale coniuge superstite che aveva espresso la volontà di rifiutare la costituzione di usufrutto in proprio favore.

Tanto premesso, espressa la volontà di rifiutare la costituzione di usufrutto in proprio favore, chiedeva che, previa stima del patrimonio del de cuius, fosse dichiarata ridotta alla metà la quota attribuita a c.g. e che la stessa fosse condannata alla restituzione, a norma dell’art. 561 c.c., con riserva a favore dell’attrice del diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano.

La convenuta costituendosi deduceva che l’attrice aveva manifestato in modo non equivoco e per anni la volontà di accettare le disposizioni testamentarie, rimanendo sino al 1995 nell’ex casa familiare, presentando denuncia di successione, chiedendo il condono fiscale, pagando le imposte relative agli immobili del compendio ereditario, percependo i contributi dello Stato per la produzione dell’olio ricavato dai fondi di proprietà I., originariamente coltivati dal marito e successivamente da essa convenuta insieme al marito D.M.L., appropriandosi di somme (Lire 40.000.000) portate da buoni postali fruttiferi, pure appartenenti al compendio ereditario e deduceva ulteriori fatti relativi a spese sostenute su beni dell’asse ereditario. Il Tribunale, accoglieva la domanda attorea, previa la sua riqualificazione come domanda diretta ad avvalersi della cautela sociniana ex art. 550 c.c. (ritenendo che l’attrice avesse operato la scelta di abbandonare l’usufrutto attribuitole per testamento) e attribuiva all’attrice la metà dell’asse ereditario secondo il progetto divisionale del CTU e con conguaglio.

La sentenza era appellata da c.g. e, con appello incidentale, da Ca.Ma. che deduceva l’extrapetizione della sentenza per avere accolto domanda ex art. 550 c.c., invece che domanda di riduzione della legittima.

Nel corso del processo di appello si costituiva dapprima C.P. quale unico erede dell’appellata e successivamente si costituivano gli eredi, odierni ricorrenti.

L’appello principale e quello incidentale erano accolti dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata il 28/2/2012.

La Corte distrettuale in accoglimento dell’appello incidentale, in riforma della qualificazione della domanda operata dal Tribunale, la riqualificava come domanda di riduzione di riduzione della legittima, ma, rilevato che il legato (che la Corte distrettuale qualificava come legato in sostituzione di legittima) si acquista immediatamente al momento dell’apertura della successione e che la rinuncia, quale, condizione risolutiva dell’accettazione, doveva assumere la forma scritta qualora riguardi beni immobili accoglieva l’appello principale.

La Corte di appello pertanto riteneva inammissibile la domanda di riduzione della legittima perchè il legato in sostituzione di legittima era stato automaticamente acquistato da Ca.Ma. al momento dell’apertura della successione e la rinuncia la legato non aveva forma scritta e perchè la rinuncia doveva intervenire prima della proposizione della domanda di riduzione

Ca.Gi., C.G., C.L., C.P., C.M. e D.M.L. ved. C. hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi e hanno depositato memoria.

c.g. ha resistito concontroricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre dichiarare infondata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 3, per pretesa carenza di autosufficienza con riferimento al requisito della sommaria esposizione dei fatti. Dalla mera lettura del ricorso emergono chiaramente sia il fatto che le reciproche difese svolte nel processo di primo e di secondo grado, pur esposti riportando fatto e difese quali risultanti dalla sentenza impugnata, in modo chiaro, intelligibili con estrema facilità e la cui esattezza non è contestata; in relazione ai motivi di ricorso, il fatto per come esposto è del tutto sufficiente a comprendere le ragioni di censura; in questa fattispecie la declaratoria di inammissibilità si risolverebbe in una denegata giustizia.

Infondata è inoltre l’eccezione della controricorrente di un giudicato sulla accettazione per fatti concludenti dell’accettazione del legato in quanto la Corte di Appello ha espressamente confutato la tesi dell’appellante principale secondo la quale la rinuncia al legato in caso di beni immobili non può avvenire per fatti concludenti, ma deve assumere forma scritta e ha deciso ritenendo che la rinuncia in forma scritta dovesse essere effettuata prima della citazione.

Dalla lettura della sentenza di appello risulta che era stata la c. a lamentare in appello la inammissibilità e infondatezza dell’azione di controparte per avere quest’ultima manifestato tacitamente di accettare il legato testamentario.

La Corte di appello ha ritenuto che una analisi più approfondita avrebbe presumibilmente consentito di ritenere superflua la prova orale e poi ha fondato la sua decisione non già perchè fosse intervenuta rinuncia per fatti concludenti all’eredità, ma sull’assunto per il quale la rinuncia al legato in sostituzione di legittima non aveva forma scritta e la rinuncia non era stata formalizzata prima della citazione, richiamando sentenze secondo le quali il legato in sostituzione di legittima deve essere rinunciato con forma scritta; pertanto non è ravvisabile alcun giudicato in ordine alla pregressa accettazione del legato per fatti concludenti.

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 551 c.c. e dell’art. 112 c.p.c..

I ricorrenti assumono che l’originaria attrice aveva già espresso con l’atto di citazione la rinuncia al legato di usufrutto e non la riserva di rinunziarvi e che la rinuncia poteva essere espressa anche con l’atto di citazione, costituente atto scritto, e che non era necessario, per la validità della rinuncia al legato, che la rinuncia dovesse precedere l’atto di citazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti nuovamente deducono la violazione dell’art. 551 c.c., richiamando giurisprudenza che riconosce la possibilità di rinunciare al legato tacitativo anche con l’atto di citazione.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione con riferimento all’art. 551 c.c., ipotizzando che la Corte di merito abbia ritenuto l’espressione contenuta in citazione non una rinunzia, ma una riserva di rinunzia e sotto questo profilo deducono il vizio di motivazione.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360, n. 5, con riferimento all’art. 551 c.c. e all’art. 112 c.p.c.; rilevano che con l’appello incidentale avevano contestato la qualificazione, da parte del Tribunale, della domanda proposta in primo grado (qualificata come domanda ex art. 550 c.c.) in quanto il Tribunale, con la sentenza appellata aveva ritenuto di non dovere procedere all’accertamento della lesione della legittima ritenendo che la c. avesse operato la scelta, ex art. 550 c.c., di abbandonare l’usufrutto attribuitole ed erano stati così negati alla signora C. i diritti di abitazione e uso riservati ex art. 540 c.c., al coniuge il cui valore, se correttamente calcolato, avrebbe ridotto l’importo della quota disponibile spettante a c.g.; i ricorrenti rilevano che la Corte di Appello forse ha ritenuto assorbite tali domande per la dichiarata inammissibilità della domanda di riduzione, ma le ripropongono perchè se ne tenga conto in caso di rinvio e affinchè, se non ritenute assorbite, vengano accolte in quanto non esaminate.

2. Il primo motivo e il secondo motivo sono fondati e devono essere accolti quanto alla violazione dell’art. 551 c.c..

La Corte di appello ha escluso l’applicabilità dell’art. 551 c.c., ritenendo che non vi sia stata rinuncia scritta e perchè l’attrice ha espresso la rinuncia solo con l’atto di citazione.

Tale disapplicazione non è giuridicamente fondata in quanto la forma scritta della rinuncia può essere formulata anche con l’atto di citazione, come appunto sostenuto nel motivo di ricorso, secondo i principi già affermati da questa Corte di legittimità.

La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, ai sensi dell’art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l’atto di citazione – per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali – il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicchè l’atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi (Cass. 7/5/2013 n. 10605; Cass. 10/6/2003 n. 9262).

In relazione ai predetti motivi di ricorso, non osta al loro accoglimento il fatto che l’attrice abbia qualificato il legato come legato in conto di legittima e non legato in sostituzione di legittima in quanto era chiara la volontà di rinunciare a quello specifico legato testamentario, la cui qualificazione compete al giudice del merito.

La violazione dell’art. 112 c.c., pure denunciata nel primo motivo con riferimento alla qualificazione del legato (come legato in conto o in sostituzione di legittima) non sussiste in quanto la qualificazione del legato come tacitativo (e quindi in sostituzione di legittima e non in conto di legittima) non attiene alla qualificazione della domanda, ma attiene alla interpretazione della disposizione testamentaria di competenza del giudice del merito il quale ha interpretato la disposizione testamentaria osservando che il testatore aveva attribuito alla moglie Ca.Ma., senza alcuna specificazione di sorta (ciò vuoi dire che non era previsto neppure un supplemento) l’usufrutto generale sui beni del proprio patrimonio, nominando invece erede universale la nipote; tale motivazione (peraltro coerente con Cass. 15/2/1979 n. 986) avrebbe dovuto, semmai, essere censurata come violazione del principio generale di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c..

Va aggiunto che il thema decidendum era stato sottoposto al Giudice di appello (v. pp. 9 e 10 sent. app.) da entrambe le parti: la difesa della c. sosteneva che la disposizione costituiva un legato in sostituzione di legittima, mentre gli appellati e appellanti incidentali sostenevano trattarsi di legato in conto di legittima

2. In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso con esclusivo riferimento alla violazione dell’art. 551 c.c., restando assorbiti gli altri motivi; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese di questo giudizio di legittimità; il Giudice del rinvio dovrà decidere uniformandosi ai principi di diritto testè enunciati.

PQM

 

accoglie i primi due motivi di ricorso con esclusivo riferimento alla violazione dell’art. 551 c.c. e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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