Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14502 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34226-2019 proposto da:

SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

S.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Orazio, 31, presso lo

studio dell’avvocato Giancarlo Mattei, rappresentata e difesa dagli

avvocati Roberto Pala e Cesare Rombi;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore

fallimentare pro tempore avv. Michele Milazzo, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Cerveteri 12, presso lo studio

dell’avvocato Gianluca Sestini, rappresentato e difeso dall’avvocato

Vincenzo Pantaleo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 632/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 17/07/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO AVVERSO PRONUNCIA DI ACCOGLIMENTO DI DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI EDILI: Le censure mosse dal ricorrente, che non superano la soglia dell’assoluta genericità, pongono in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (i giudici hanno accertato, anche attraverso l’esame del contratto stipulato tra le parti e degli stati di avanzamento sottoscritti anche dalla SPV, che la (OMISSIS) ha eseguito i lavori per cui ha chiesto il pagamento del corrispettivo), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014)”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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