Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14502 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21896/2009 proposto da:

B.A. D.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 71 C/O STUDIO ARIETA, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO DE SANTIS, rappresentato e difeso dagli avvocati PERONGINI

SERGIO, CONTE FEDERICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE AITI VITA PRODUTTIVE;

AGENZIA DELLE ENTRATE;

EQUITALIA ETR SPA;

– intimati –

avverso GIUDIZIO PENDENTE del TRIBUNALE AMM. REGIONALE di SALERNO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

lette le conclusioni scritte del PM, in persona del sostituto

Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto

dichiarasi la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.A. ha adito il TAR Campania chiedendo l’annullamento del decreto ministeriale di revoca dei benefici di cui alla L. n. 219 del 1981, artt. 21 e 32, e di tutti gli atti conseguenti, in virtù del quale Equitalia ETR ha notificato al ricorrente cartella di pagamento per Euro 2.802.597,52;

che il Ministero dello Sviluppo Economico, costituitosi a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR. per essere la controversia attratta nella cognizione del giudice ordinario;

che il B. propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Attività produttive, dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia ETR S.p.A., chiedendo accertarsi la giurisdizione del giudice amministrativo;

che il Ministero dello Sviluppo Economico resiste con controricorso, concludendo per la giurisdizione del giudice ordinario, mentre gli altri intimati non si sono costituiti.

Considerato che la controversia ha ad oggetto il provvedimento di revoca dai benefici per le aree terremotate dal sisma del 1980, emesso a carico dell’odierno ricorrente;

che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, le controversie relative al riconoscimento dei contributi contemplati dal D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spettano alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l’attività dell’amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi, senza che rilevino in senso contrario le censure eventualmente mosse alla regolarità del procedimento amministrativo (SSUH 466/05, 8206/05, 117/07, 6599/09);

che pertanto va affermata la giurisdizione del giudice ordinario;

che le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale ordinario competente per territorio;

che il B. va condannato al pagamento delle spese nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, liquidate in Euro 12.200, di cui Euro 12.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, mentre va dichiarata la compensazione nei confronti delle altre parti, non costituitesi nel presente giudizio.

PQM

la Corte, a Sezioni Unite, decidendo sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice – ordinario, rimette le parti dinanzi al Tribunale competente per territorio, condanna il B. al pagamento delle spese in favore del Ministero dello Sviluppo l’Economico, liquidate in Euro 12.200, di cui Euro 12.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, compensa le spese nei confronti delle altre parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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