Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14502 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2629/2011 proposto da:

POMITELL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANTO MANES giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LAMEZIA TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 308/2009 della COMM. TRIB. REG. del CALABRIA,

depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La societa’ Pomitell srl beneficiava del credito di imposta, per l’importo di Euro 26.879, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, in favore degli investimenti in aree svantaggiate. In data 28.1.2004 l’Agenzia delle Entrate notificava provvedimento di revoca della agevolazione fiscale per violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, previsto a pena di decadenza dal beneficio dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a). Seguiva l’emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito di imposta.

Contro la cartella di pagamento la societa’ Pomitell proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, che con sentenza n. 246 del 2005 lo rigettava.

La societa’ Pomitell proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro che con sentenza del 30.12.2009 lo accoglieva parzialmente, dichiarando non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzione e confermando nel resto la cartella impugnata.

Contro la sentenza di appello Pomitell srl propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto che la decadenza prevista dal citato art. 62, si applica anche a coloro che hanno integralmente impiegato il credito di imposta; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), in relazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 (art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3), per violazione del divieto di applicazione retroattiva di disposizione tributarie; 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), in relazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui ha ritenuto la perentorieta’ del termine previsto dal citato art. 62; 4) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, in relazione della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui ha ritenuto che la decadenza dal beneficio prevista dal citato art. 62, si applichi anche ai soggetti che hanno gia’ integralmente usufruito del credito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ infondato. Deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, decade dal beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cd. “modello CVS”), trattandosi di termine previsto a pena di decadenza, non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica. (Sez. 5, Sentenza n. 16711 del 12/08/2015, Rv. 636284; Sez. 5, Sentenza n. 3578 del 13/02/2009, Rv. 606699).

La tesi del ricorrente, secondo cui la decadenza dal beneficio riguarderebbe soltanto i contribuenti che non hanno gia’ impiegato il credito di imposta alla data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2002, n. 289, non trova alcun riscontro nelle disposizioni normative.

2. I restanti tre motivi di ricorso sono inammissibili perche’ non si confrontano con le ragioni della decisione espresse nella sentenza impugnata. In riferimento alla dedotta violazione del principio di irretroattivita’ e di tutela dell’affidamento e della buona fede, la Commissione tributaria regionale ha effettuato un conferente richiamo al contenuto dell’ordinanza della Corte cost. n. 124 del 2006, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), sull’assunto che “e’ manifestamente infondata la censura relativa alla violazione del principio di irretroattivita’ e, per l’effetto, del principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica, perche’ la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo gia’ conseguito”.

Si compensano le spese atteso che la giurisprudenza di legittimita’ in materia di obbligatorieta’ della comunicazione mediante “modello CVS” si e’ consolidata successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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