Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14502 del 10/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14502 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 367-2013 proposto da:
APOGEO S.r.l., in persona del procuratore pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA
59/A, presso lo studio del professor FILIPPO GESUALDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE NICOLA
SOLIMANDO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI MISSANELLO, EQUITALIA SUD SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 193/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il
10/11/2011;

Data pubblicazione: 10/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 00367 sez. MT – ud. 20-05-2015
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La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Potenza ha accolto l’appello proposto del comune di Missanello contro la
sentenza n.5910112009 della CTP di Potenza che aveva accolto il ricorso di
Tramutola Rocco avverso cartella di pagamento per Tarsu anno 2005 relativa ad un
complesso alberghiero sito nel territorio di quel comune.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che la cartella muoveva da
un ruolo legittimamente esecutivo, atteso che la tassa è dovuta dagli occupanti
dell’immobile, mentre non vi erano prove per ritenere che l’immobile fosse inagibile.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione degli art.17, 27 e
49 del D.Lgs.54611992 nonché dell’art.330 cpc, assorbente di tutti i successivi), la
parte ricorrente —premesso che l’appello era stato notificato alla parte presso la sua
sede legale e non presso il procuratore costituito e nel domicilio eletto nel primo
grado di giudizio, e cioè in Molierno, alla via Roma 54, presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Nicola Solimando- si doleva della violazione dell’art.330 cpc, siccome
applicabile anche al processo tributario.
Il motivo è fondato ed accoglibile.
Numerose volte codesta Corte Suprema ha insegnato, quando all’applicabilità
dell’art.330 cpc al rito tributario, che:”L’art. 330 cod. proc. civ., laddove sancisce
l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, si
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letti gli atti depositati,

applica al processo tributario, atteso che la specifica previsione di cui all’art. 17 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, – secondo il quale la notifica deve avvenire, salvo
quella a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella
sede dichiarata dalla parte al momento della costituzione in giudizio – costituisce
eccezione all’art. 170 cod. proc. civ. (riguardante le sole notificazioni

rinvio alle norme processuali codicistiche operate dagli artt. 1, comma 2, e 49 del
d.lgs. n. 546 cit., senza che a ciò osti la non obbligatorietà, in quel processo, della
rappresentanza processuale da parte del procuratore “ad litem”, essendo quest’ultima,
in quanto non vietata, facoltativa” (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 460 del
13/01/2014).
Si propone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e la restituzione al
giudice del merito, onde questi faccia applicazione dell’ulteriore principio secondo
cui:”Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte
personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non
l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex
officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte
intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi
sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156, secondo comma,
cod. proc. civ.. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 27 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
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endoprocessuali) e non anche all’art. 330 citato, che resta utilizzabile in favore del

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Basilicata che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.

Depositata in Cancelleria

Così deciso in Roma il 20 maggio 2015

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