Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14502 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28380-2018 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino, n.

12, presso lo studio dell’avvocato Vergerio Di Cesana Francesco, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6267/2018 del Tribunale di Roma, depositata

il 22/03/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letto il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

Con atto notificato il 5 agosto 2013, D.S.M. proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento emessa da Roma Capitale e notificata ad istanza dell’agente di riscossione Equitalia Sud s.p.a. Il Giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione e condannava Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore del D.S.; tuttavia, condannava quest’ultimo, a sua volta, al pagamento delle spese di lite in favore dell’agente di riscossione, ritenuto esente da responsabilità per l’emissione della cartella di pagamento annullata.

Il D.S. impugnava la decisione, limitatamente al capo contenente la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore del concessionario del servizio di riscossione. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, accertando incidentalmente la tardività dell’opposizione proposta dal D.S., in carenza di un appello incidentale proposto dalle controparti, ha rigettato l’appello.

Il D.S. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. Le parte intimate non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con l’unico motivo di ricorso, il D.S. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. egli sostiene, in sintesi, che poichè aveva appellato unicamente il capo della sentenza di primo grado che lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’agente di riscossione, il giudice d’appello poteva e doveva pronunciarsi solo rispep.to a tale censura, senza rimettere in discussione il giudicato interno implicito formatosi sulla tempestività della opposizione.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Infatti, qualora il giudice di primo grado non abbia rilevata la tardività della proposizione dell’azione, tale tardività può essere rilevata dal giudice di appello, sempre che non si sia sul punto espressamente pronunciato il primo giudice, se ed in quanto l’appello investa la statuizione sul merito della controversia.

In questo caso la statuizione di merito non era stata appellata, poichè il gravame riguardava esclusivamente la statuizione accessoria relativa alle spese processuali. Dunque, sul punto dell’ammissibilità dell’opposizione si era formata cosa giudicata ai sensi dell’art. 329 c.p.c..

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata.

Sussistono, inoltre, le condizioni per decidere nel merito. L’appello, infatti, è fondato e deve essere accolto senza che siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Trova applicazione al caso di specie il seguente principio: nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione, nè – di per sè sola considerata – di loro compensazione, la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente impositore la manleva dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l’agente della riscossione, purchè sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore (Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058 – 01).

Dunque, in accoglimento dell’appello proposto dal D.S. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma, va disposta la compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado fra l’opponente e l’agente di riscossione.

Segue, in base al principio della soccombenza, la condanna dell’agente di riscossione alle spese del grado d’appello e del presente giudizio di legittimità.

In relazione al secondo grado e al presente giudizio, va invece disposta la compensazione delle spese fra il D.S. e l’ente impositore, litisconsorte processuale, ma sostanzialmente estraneo al capo della sentenza di primo grado fatta oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, compensa le spese di quel giudizio fra l’opponente e Equitalia Sud s.p.a.

Condanna Equitalia Sud s.p.a. e per essa Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali del grado d’appello, che liquida in Euro 550,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Distrae le spese del grado d’appello in favore degli avvocati Borghesi Alessandro e Vergerio di Cesana Francesco in solido.

Compensa le spese del giudizio di appello fra Roma Capitale e D.S.M..

Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 550,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Compensa le spese del giudizio di legittimità fra Roma Capitale e D.S.M..

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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