Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14501 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. III, 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22352-2008 proposto da:

SOCIETA’ SIPRO SRL in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. NICOLA DA TOLENTINO 50,

presso lo studio dell’avvocato DE TILLA ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CONCESSIONARIA SILVESTRI SAS DI ANTONIO SILVESTRI & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1351/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19.10.07, depositata il 09/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. La Sipro s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la Società Concessionaria Silvestri s.a.s. di Antonio Silvestri & C. avverso la sentenza del 9 aprile 2008 pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli inter partes in una controversia locativa.

L’intimata non ha resistito al ricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza sia del requisito dell’art. 366-bis c.p.c., sia del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Sotto il primo aspetto, rilevato che l’abrogazione dell’art. 366-bis disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 è irrilevante rispetto al ricorso, giacchè esso è stato proposto anteriormente alla abrogazione e quest’ultima non ha effetto retroattivo, si osserva che il primo motivo – deducente vizio di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre il secondo motivo – deducente vizio di motivazione ai sensi dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5 non si conclude e comunque non contiene il momento di sintesi espressivo della cd. “chiara indicazione”, cui alludeva l’art. 366-bis, necessario, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte fino da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. n. 20603 del 2007.

Sotto il secondo aspetto, si osserva che entrambi i motivi si fondano sul contenuto di una proposta locativa rivolta da un terzo alla qui ricorrente, della quale non si riproduce il contenuto, non si indica come e dove venne prodotta nelle fasi di merito e, soprattutto, non si indica se e dove sia stata prodotta (anche subordinatamente al rilievo di ammissibilità agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) in questa sede di legittimità, onde poter essere esaminata dalla Corte. In tal modo viene in rilievo e non risulta rispettata la tralaticia giurisprudenza della Corte sull’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quale precipitato del principio di autosufficienza, di cui, fra le tante, a Cass. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010″.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove rilievi privi di fondamento.

Con riferimento al rilievo svolto ai sensi dell’art. 366-bis riguardo al secondo motivo, si osserva quanto segue.

Nella memoria si evidenzia che nella pagina 29 del ricorso il secondo motivo era concluso da una enunciazione che dovrebbe evidenziare la cd. “chiara indicazione” e si adombra che, per mancanza delle pagine 28 e 29 delle copie del ricorso, essa non sia stata considerata.

Effettivamente, all’atto della redazione della relazione, la copia del ricorso esaminata dal relatore non era completa delle pagine 28 e 29.

Tuttavia, l’enunciazione presente nella pagina 29, che si assume nella memoria integrare, peraltro, un quesito di diritto che si sarebbe ritenuto di formulare congiuntamente per entrambi i motivi, non si presenta adeguata alla denuncia del vizio di motivazione con il secondo motivo, perchè non contiene formalmente alcun riferimento alle nozioni di fatto controverso e alle ragioni di decisività del vizio di motivazione e nella sostanza non evoca in alcun modo una quaestio facti si da poter essere considerato “chiara indicazione” nei termini di ci alla consolidata giurisprudenza richiamata nella relazione.

Il tenore della formulazione è, infatti, il seguente: “dica, quindi, la Corte di Cassazione, se una proposta di locazione di un immobile, pervenuta al proprietario da parte di un terzo, con indicazione sia del canone da voler corrispondere che della decorrenza del contatto da stipulare, nonchè la successiva stipula – immediatamente dopo la liberazione dell’immobile locato – di un nuovo contratto di locazione con lo stesso proponente ad un canone addirittura maggiore rispetto a quello indicato nella proposta, configurano circostanze idonee a provare il maggior danno subito da un proprietario perii ritardo nella liberazione dell’immobile locato e legittimino la proposizione di un’azione di risarcimento danni ex art. 1591 c.c.”.

Appare evidente che nella riportata formulazione non si rinviene la prospettazione di alcun interrogativo afferente alla ricostruzione della quaestio facti, tanto che si evoca una norma di diritto. E, quindi, non si comprende come essa potrebbe integrare la cd. chiara indicazione secondo le precisazioni fatte dalla ricordata giurisprudenza.

Non è senza rilievo che la stessa parte ricorrente nella memoria parla di quesito di diritto e, tra l’altro, di quesito di diritto formulato congiuntamente anche per il primo motivo, che lo avrebbe richiesto.

La formulazione di una indicazione congiunta di una enunciazione che dovrebbe costituire nel contempo quesito di diritto e chiara indicazione per due distinti motivi, l’uno ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’altro ai sensi dell’art. 360, n. 5 e che venga apposta dopo il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è, d’altro canto, per ciò solo inidonea a integrare l’assolvimento del requisito dell’art. 366-bis per il motivo ai sensi del n. 3 citato, atteso che (fin da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007) la giurisprudenza di questa Corte è stata ferma nell’esigere che il requisito dovesse formularsi per ogni motivo.

2.1. Sul requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6 il Collegio ritiene sufficiente osservare che la memoria non si preoccupa di esaminare la giurisprudenza richiamata nella relazione e, quindi, di confrontarsi con essa, dimostrando che in base ai suoi postulati, il detto requisito sarebbe assolto. Al riguardo, il Collegio sottolinea solo che secondo quella giurisprudenza il requisito in discorso, che costituisce il precipitato normativo del cd. principio di autosufficienza, è requisito di ammissibilità del ricorso quoad contenuto-forma dello stesso ricorso e che, quindi, può essere assolto solo da esso e non da elementi desunti aliunde.

p.3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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