Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14501 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13082-2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sogliano

n. 70, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Ametrano che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte

Zebio, 32, presso lo studio dell’avvocato Walter Lombardi, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6663/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“INAMMISSIBILITA’ EX ART. 360-BIS DEL RICORSO (ARTICOLATO IN DUE MOTIVI) AVVERSO STATUIZIONE DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI: la compensazione delle spese del giudizio di primo grado è stata legittimamente disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello in presenza di soccombenza reciproca, in quanto la domanda del C. è stata accolta solo in misura parziale, per un importo molto inferiore a quello richiesto (cfr. Cass., Sez. 3, n. 1572 del 23/01/2018)”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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