Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14501 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12150-2009 proposto da:

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO

RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABINO

SARNO;

– ricorrente –

contro

GEST LINE SPA;

– intimata –

avverso GIUDIZIO PENDENTE del TRIBUNALE di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore generale dott. APICE Umberto, che ha chiesto dichiararsi

la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che R.C., con atto notificato il 20/1/06, ha chiesto al Tribunale di Napoli accertarsi, nei confronti della Gest line S.p.A., l’illegittimità di una iscrizione ipotecaria eseguita in suo danno, con il risarcimento dei danni;

che la Gest line, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;

che la contribuente propone regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

che la Gest Line non si è costituita.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse m epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26-quinquies, (introdotto dalla Legge di Conversione 4 agosto 2006, n. 248): si tratta infatti di un provvedimento preordinato all’espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non può realizzarsi nè dinanzi al giudice amministrativo, mancando l’esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, nè dinanzi al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, (come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all’art. 35, comma 26-quinquies, cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie (SS.UU. 7034/09);

che, nella specie, l’atto di citazione e anteriore all’entrata in vigore della norma richiamata;

che pertanto va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa è stata correttamente instaurata;

che la Gest Line va condannata al pagamento delle spese in favore della ricorrente, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna la Gcst Line al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Unite civili, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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