Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14501 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1834/2011 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO PAGANO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data 11.3.2005 il Concessionario del servizio riscossione tributi di Roma notificava a S.V. una cartella di pagamento dell’importo di Euro 929.518, dovuto a seguito di atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni notificatogli il 14.11.2002, divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Contro la cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che lo accoglieva con sentenza n. 262 del 2008 sul preliminare rilievo della nullita’ della notificazione del prodromico atto di contestazione delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma, che con sentenza del 27.11.2009 lo accoglieva riformando la sentenza impugnata. Il giudice di appello reputava rituale la notificazione dell’atto di contestazione di sanzioni effettuato a mezzo posta presso il luogo di residenza del contribuente, con sottoscrizione dell’avviso di ricevimento a nome ” D.C.” ed indicazione della qualita’ di “inc.”, interpretato nel senso di “incaricato”, soggetto identificato dal giudice di merito in tale D.C., portiere dello stabile ove risiedeva e risiede il contribuente.

Contro la sentenza di appello S.V. propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, artt. 137 c.p.c. e segg., L. n. 890 del 1982, art. 7, relativamente alla notificazione dell’atto di contestazione; 2) omessa od insufficiente motivazione circa l’identificazione del soggetto e della qualita’ del soggetto al quale e’ stato consegnato il plico postale contenente l’atto di contestazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il primo motivo e’ infondato. Dalla sentenza impugnata e da quanto affermato nello stesso ricorso (pag. 2) risulta che la notificazione del prodromico avviso di liquidazione e’ avvenuta a norma dell’art. 14 della Legge del 1982, disposizione che legittima gli uffici finanziari ad effettuare direttamente, a mezzo posta, la notificazione degli avvisi e degli altri atti diretti al contribuente. Pertanto, deve essere applicato il principio secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale puo’ essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e’ quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui e’ stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974; Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Rv. 614598). Nel caso in esame non e’ controverso che l’avviso di liquidazione sia stato notificato direttamente a mezzo posta presso l’effettivo indirizzo del destinatario.

2. Il secondo motivo e’ inammissibile. Con esso il ricorrente deduce una questione di fatto in ordine alla mancata conoscenza incolpevole dell’atto da parte del destinatario, questione esaminata dal giudice di merito che, con argomentazioni prive di vizi logici e non suscettibile di riesame in fatto, l’ha rigettata sul rilievo della avvenuta ricezione dell’atto da parte del portiere dello stabile ove abita il contribuente.

Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro settemila oltre eventuali spese prenotate a debito.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro settemila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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