Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14501 del 10/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14501 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 170-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LEDIFER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIORGIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ENRICO PAVIA, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/07/2015

avverso la sentenza n. 139/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA – SEZIONE
DISTACCATA di LATINA, depositata il 03/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 00170 sez. MT – ud. 20-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:

letti gli atti depositati,

osserva:
La CTR di Roma ha accolto l’appello della “Ledifer srl”, appello proposto contro la
sentenza della CTP di Frosinone n.12-02-2011 che aveva respinto il ricorso della
predetta società avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRES-IRAP per l’anno
2006, avviso emesso a seguito di PVC, nel quale erano state contestate una pluralità di
violazioni per detrazioni di costi ed inoltre erano stati induttivamente ricostruiti ricavi
non dichiarati.
La predetta CTR -dato atto che le ragioni di applicazione del metodo induttivo erano
state correlate al fatto che in sede di verifica non fosse stata esibita alcuna distinta delle
rimanenze iniziali e finali per l’anno 2006- ha motivato la decisione nel senso che “in
assenza dei presupposti che giustificano l’accertamento induttivo di cui al comma 2
dell’art.39 DPR n.600/1973″….doveva considerarsi ingiustificato l’adozione del
“metodo induttivo puro nei confronti della ricorrente”. D’altronde, gli studi di settore
non potevano essere applicati alla Ledifer che sin dal primo grado aveva eccepito di
avere avuto nel 2006 ricavi superiori al limite previsto nell’art.10 comma 4 della legge
146/1998, sicchè l’eccezione di novità della questione proposta dall’Ufficio doveva
intendersi infondata.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
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Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.39
comma 2 del DPR n.600/1973), la ricorrente —per vero con essenziale descrizione degli
antefatti di causa- si duole, in sostanza, del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto
insufficiente il presupposto dell’omessa esibizione delle distinte delle rimanenze, per
controllo della corretta quantificazione e contabilizzazione di tali dati in bilancio”,
sicchè si era reso necessario il ricorso alla ricostruzione induttiva.
Il motivo (che non chiarisce in che limiti la più articolata materia dedotta sin dal primo
grado di giudizio sia stata poi devoluta al giudice di appello e se la statuizione di
quest’ultimo sia relativa all’intera materia controversa ovvero alla sola parte concernente
la ricostruzione dei ricavi) appare fondato e può essere accolto, in punto di
affermazione di principio.
Codesta Suprema Corte ha già avuto modi di evidenziare con autorevolezza che:” In
tema di imposte dirette, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle
rimanenze iniziali e finali, l’Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo,
attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto
a quelli di acquisito, purché questa sia fondata su un campione di merci rappresentativo
ed adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di
ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di
computo della percentuale di ricarico del campione logicamente condivisibili, siano essi
fondati su una media aritmetica o ponderale” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del
16/05/2012).
D’altronde, già in precedenza (si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13816 del 18/09/2003)
era stato insegnato che in caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino
(idonee a consentire di far conseguire la coerenza tra le variazioni intervenute nelle
consistenze negli inventari annuali), l’Ufficio può procedere ad accertamento di tipo

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quanto detta omissione avesse provocato agli accertatori “l’impossibilità di effettuare un

induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
sulla base di dati o notizie a sua conoscenza.
Siffatta omissione, generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti
dell’inventario, refluisce indubbiamente sulla possibilità per gli accertatori di ricostruire
delle scritture contabili” che è presupposto normativamente previsto ai fini del ricorso
alla modalità induttiva dell’accertamento.
Non resta che concludere che la sentenza qui impugnata —escludendo che la menzionata
violazione fosse idoneo presupposto della modalità di accertamento concretamente
utilizzata- non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle
norme di legge qui in discorso (a prescindere da ogni altra considerazione sulla corretta
corrispondenza di detti principi con il complessivo thema decidendum ed a prescindere
dal significato delle altre considerazioni contenute nella motivazione a proposito di studi
di settore, che è rimasto sostanzialmente oscuro), sicchè merita cassazione, con
conseguente rinvio al medesimo giudice di secondo grado che —in diversa
composizione- tornerà a pronunciarsi sulle questioni oggetto dell’atto di appello
proposto dalla parte pubblica e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta
fondatezza.
Roma, 30 luglio 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte intimata ha depositato una memoria illustrativa, da considerarsi
inammissibile perché l’atto che nella relazione è qualificato come controricorso risulta
essere —in realtà- una semplice memoria di costituzione non notificata a controparte e
perciò non idonea a consentire altro che la partecipazione all’udienza di discussione;
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analiticamente i ricavi di esercizio e determina perciò quella “inattendibilità complessiva

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi
in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto in relazione al
primo motivo, con assorbimento del secondo;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia
alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2015
Depositata in Cancelleria

P.Q.M.

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