Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14500 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. III, 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11026-2008 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO

DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato LUCERI PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI SALVO GIUSEPPE,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., LE.AU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 222/2008 del TRIBUNALE di MONZA del 4.1.07,

depositata il 23/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. L.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 23 gennaio 2008, resa dal Tribunale di Monza sull’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 e su quella ai sensi dell’art. 619 c.p.c., rispettivamente proposte da Le.

A. e dalla moglie S.L. avverso un pignoramento eseguito dalla L. su un immobile costituito in fondo patrimoniale.

Al ricorso non v’è stata resistenza degli intimati.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47 in quanto detta abrogazione è avvenuta soltanto per l’avvenire e non ha riguardato il ricorso in esame, proposto anteriormente all’entrata in vigore dell’abrogazione.

Invero, i tre motivi su cui il ricorso si fonda – dedotti tutti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – avrebbero dovuto concludersi o almeno contenere il momento di sintesi espressivo della cd. “chiara indicazione” cui alludeva la suddetta norma (secondo le prescrizioni indicate dalla giurisprudenza consolidata della Corte: per tutte Cass. Sez. un. n. 20603 del 2007). Viceversa, la loro illustrazione non si conclude nè contiene detto momento di sintesi.

Inoltre, il ricorso presenta anche l’ulteriore causa di inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè si fonda sul contenuto di risultanze atti (la sentenza n. 1981 del 2007 e gli atti cui fa riferimento il terzo motivo) dei quali non si indica se e dove sarebbero esaminabili in questa sede di legittimità e, quanto alla produzione nelle sedi di merito o si indica – in violazione del principio di autosufficienza, del quale l’art. 366 c.p.c., n. 6 costituisce il precipitato normativo – del tutto genericamente il verbale di udienza nel quale la produzione sarebbe avvenuta o neppure si indica se e dove erano stati prodotti. Al riguardo viene in rilievo la giurisprudenza consolidata della Corte di cui, fra tante, a Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010.

Deve in fine rilevarsi che, se si scendesse all’esame dei motivi si evidenzierebbe anche che essi non sono pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, dei cui analitici passaggi non si fanno carico. Onde i motivi sarebbero ulteriormente inammissibili anche per tale ragione, posto che il motivo di ricorso per cassazione, non diversamente da un qualsiasi motivo di impugnazione, deve risolversi in una critica della motivazione della sentenza impugnata e, quindi, di essa deve necessariamente farsi carico (si veda, fra tante, Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi)”.

2. li Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese de giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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