Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14500 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di Sezione –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Azienda ospedaliera di Padova e Azienda ULSS n. (OMISSIS) di
Padova,
elettivamente domiciliate in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso lo
studio dell’avv. Pafundi Gabriele, che le rappresenta e difende per
mandato in atti unitamente all’avv. Alfredo Bianchini;
– ricorrenti –
contro
Telekna spa ed Esperia spa, in proprio e nella rispettiva qualità di
capogruppo e mandante della costituenda ATI Telekna-Esperia,
elettivamente domiciliate in Roma, via di Monte Fiore 22, presso lo
studio dell’avv. Gattamelata Stefano, che le rappresenta e difende
per mandato in atti unitamente agli avv. Enrico Minnei e Paolo Piva;
– controricorrenti –
Felletti Spadazzi spa e Cooperativa Sociale Solidarietà rl;
– intimate –
per la cassazione della decisione n. 2882/09, depositata dal
Consiglio di Stato in data 11/5/2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/5/2010 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Sentiti gli avvocati delle parti;
Udita la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per la
dichiarazione della inammissibilità del ricorso.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che con Delib. 31 dicembre 2004, n. 1226 l’Azienda ULSS n. (OMISSIS) di Padova ha indetto una procedura concorsuale per l’affidamento del magazzino farmaceutico destinato a servire la stessa AULSS e l’Azienda ospedaliera di Padova; che successivamente la AULSS ha revocato la gara per sopravvenute esigenze logistico-organizzative;
che la SPA Telekna e la spa Esperia si sono allora rivolte, in proprio e nella rispettiva qualità di capogruppo e mandante della costituenda ATI Tele-kna-Esperia, al TAR del Veneto, che in accoglimento del ricorso ha pronunciato l’annullamento degli atti impugnati, condannando le Aziende resistenti al risarcimento dei danni subiti dalle controparti; che le soccombenti hanno interposto appello, nelle more del quale l’AULSS ha provveduto ad annullare in autotutela l’atto di revoca;
che in considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha dichiarato la parziale improcedibilità dei gravami, respingendoli nella parte relativa al risarcimento dei danni;
che l’Azienda ULSS e l’Azienda Ospedaliera hanno censurato l’anzìdetta statuizione con due motivi, con i quali hanno sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle domande proposte dalle spa Ttelekna ed Esperia; che quest’ultime hanno depositato controricorso con cui hanno concluso per il rigetto dell’avversa impugnazione;
che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che con sentenza 2008/24883 (alla cui ampia motivazione si rimanda), queste Sezioni Unite hanno stabilito che salvo il caso in cui il giudice abbia mostrato di voler chiudere la controversia prescindendo da ogni indagine sull’esistenza o meno del proprio potere di deciderla, la pronuncia sul merito postula l’affermazione della giurisdizione, perchè quest’ultima rappresenta l’ineludibile antecedente logico in difetto del quale il giudice non potrebbe scendere all’esame della domanda; che partendo da tale presupposto e riconoscendo, altresì, che quello sulla giurisdizione costituiva un capo autonomo, suscettibile di passare in giudicato ove non rimesso specificamente in discussione nella successiva fase di gravame, le Sezioni Unite si sono discostate dall’orientamento tradizionale, precisando che tale passaggio in giudicato si verificava anche nei casi di pronuncia implicita, con la conseguenza che le parti perdevano la possibilità di negare per la prima volta in cassazione la spettanza della giurisdizione che (seppur tacitamente) affermata dal giudice di prime cure, non era poi stata contestata in appello;
che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, rimane unicamente da aggiungere che nel caso di specie il TAR del Veneto ha implicitamente ma inequivocabilmente ritenuto l’esistenza della propria potestas iudicandi, accogliendo nel merito la domanda delle ricorrenti; che le Aziende soccombenti hanno fatto appello senza contestare la giurisdizione del Consiglio di Stato, cui hanno richiesto di riformare nel merito la pronuncia del primo giudice;
che dovendosi perciò concludere per l’avvenuta formazione di un giudicato interno sul punto e, di conseguenza, per l’impossibilità delle ricorrenti di negare per la prima volta in questa sede la giurisdizione del giudice amministrativo che, com’è noto, costituisce l’unica questione deducibile avverso le decisioni del Consiglio di Stato, il ricorso di cui si discute va dichiarato inammissibile, risultando a tal fine influente il sopravvenuto annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 3.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in complessivi 3.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010